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….anche la patente nel formato europeo?

L‘identità personale deve essere dimostrata con la Carta di
identità
, che è una certificazione di una qualità
personale -l’identità personale, appunto-, oppure con
titolo equipollente
, quando la legge lo consente.

In ordine alla patente di guida ci sono state varie
interpretazioni sulla validità della stessa come documento
utile a riconoscere la persona, soprattutto da quando la patente non
è più rilasciata dalle prefetture, ma dagli uffici del
Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Tuttavia, con il DPR n. 445 del 2000 si è voluto raccogliere e
coordinare le numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo
in materia di equipollenza tra i vari documenti di riconoscimento e
la Carta d’identità, con lo scopo di favorirne
un’interpretazione univoca. Infatti, tale Decreto, all’art. 35,
comma 2, stabilisce: “
Sono
equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino
di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato
“.

Anche la patente di guida nel formato card deve essere compresa tra i
documenti di riconoscimento così come espressamente previsto
dall’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, considerato che in esso è
stabilita la validità di ogni documento rilasciato da
un’amministrazione dello Stato che contenga una foto del titolare.
Tale è la patente magnetica, che ha la foto del
possessore ed è rilasciata dal Dipartimento Trasporti
Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come
chiarito dall’Ufficio Studi del Ministero dell’Interno con parere n.
M/2413/8 del 14/3/2000.

Erminia
Acri-Avvocato