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Si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale?

La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno è stabilita dall’art.1 della Legge n.742/69, che
così dispone: <<
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizi
o durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale >>.

Con riguardo ai verbali che infliggono sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale, secondo la giurisprudenza, il termine di 60 giorni per impugnare in sede giurisdiz
ionale il verbale di accertamento è sospeso nel periodo feriale (Corte di Cassazione n.13127/04; n.20229/04).

 

Se, invece, si utilizza il rimedio alternativo costituito dal ricorso amministrativo davanti al prefetto, lo stesso termine di sessanta giorni non è ritenuto soggetto alla regola della sospensione durante il periodo feriale. Ciò perchè la sospensione dei termini di cui alla Legge n.742/69, che ha lo scopo di assicurare un adeguato riposo
agli avvocati durante la pausa estiva, si applica ai termini processuali relati
vi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, con esclusione
dei procedimenti amministrativi, quale
è il procedimento dinanzi al prefetto, che è privo del carattere giurisdizionale e non richiede l’esplicazione della difesa tecnica.

 

Nè può prospettarsi un’eventuale violazione del principio di eguaglianza di cui al’art.3 della Costituzione perchè la diversità delle situazioni poste a confronto – impugnazione del verbale dinanzi al prefetto, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, da un lato; impugnazione dello stesso, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ai sensi
dell’art. 204- bis C.d.S
., promuovendo all’uopo un vero e proprio giudizio, con l’assistenza, volendo, di un avvocato (e con l’applicabilità, quindi, della sospensione feriale: Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2004, n. 13127), dall’altro – giustifica la differente disciplina prevista nell’uno e nell’altro caso
(Corte di Cassazione n.4170/2010).

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato