Il regolamento condominiale può vietarne l’installazione al singolo condomino?
Nel
nostro ordinamento giuridico una serie di norme, come confermato
dalla Corte di Cassazione, tutelano il diritto all’installazione di
apparecchi per la ricezione di programmi radio – televisivi, in
particolare l’art.21 della Costituzione, che garantisce la libertà
di manifestazione del pensiero “con ogni mezzo di diffusione”.
Conseguentemente, con riguardo ad un edificio condominiale, il
singolo condomino può montare un’antenna parabolica
autonoma nel proprio appartamento o occupare con un’antenna parti
comuni dell’edificio, come il lastrico solare, purchè essa non arrechi pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri
condomini, nè produca un qualsiasi apprezzabile danno alle
parti comuni.
E’
consentita anche l’installazione di antenne televisive nell’altrui
proprietà, ma a condizione che sia impossibile, per l’utente
di servizi radiotelevisivi, utilizzare spazi propri (Legge n. 554/40;
d.P.R. n. 156/73; d.lgs. n. 259/03).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza, anche ove un condominio sia dotato di
antenna televisiva centralizzata, nè l’assemblea dei
condomini nè il regolamento da questa approvato possono
vietare l’installazione di antenne individuali su parti comuni ad
iniziativa dei condomini, perchè in tal modo non vengono
disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad
essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della cosa
comune, in quanto si impedisce di usare il bene in tutte le sue
possibili utilità, fra cui quella di installare antenne.
Il
divieto di installazione dell’antenna singola è ritenuto non
valido pure se contenuto in disposizioni del regolamento condominiale
contrattuale, accettate da tutti i condomini.
Tuttavia,
i Comuni possono imporre, a date condizioni, l’antenna centralizzata
(Legge n.249/97). L’installazione di antenna singola, perciò, è legittima, senza necessità di autorizzazione
dell’assemblea condominiale, salvi i limiti appena esposti o il
divieto posto dai Comuni.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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