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Dall’acquisto dei spumanti italiani all’indipendenza delle Authority ed alle nuove regole per chi viaggia in treno.


”Sosteniamo fermamente l’iniziativa del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Luca Zaia di utilizzare vini spumanti italiani nei brindisi televisivi di fine anno. Vorremmo che non solo in tv, ma anche nei consumi del periodo natalizio, fossero privilegiati il made in Italy e i prodotti tipici locali”. E’ quanto sostengono le associazioni dei consumatori che aggiungono che: ”Scegliere i prodotti della nostra agricoltura significa anche approfittare di un ottimo rapporto qualita’-prezzo in un periodo di acquisti frenetici per i consumatori com’e’ quello natalizio”. ”Consigliamo inoltre Dona – di evitare cesti natalizi e regali enogastronomici gia’ confezionati dai venditori perche’ i ricarichi sono spesso eccessivi. Per quanto possibile, acquistare con un certo anticipo rispetto alle festivita’ e magari direttamente dai produttori. Cosi’ facendo e’ possibile ridurre di un terzo la spesa per i prodotti alimentari”.

 

Le maggiori associazioni dei consumatori esprimono stupore e forte preoccupazione per il concreto rischio di ridimensionamento dell’autonomia delle Autorita’ indipendenti e del conseguente potenziale depauperamento della insostituibile funzione di presidio a tutela dei consumatori fin qui svolta, che e’ contenuta nel comma 238 della legge finanziaria attualmente in discussione in Parlamento. Il comma, infatti, nell’attuale formulazione, prevede che venga istituito un fondo ”solidaristico” fra le autorita’ con bilancio in attivo e quelle in disavanzo, le cui modalita’ di gestione e di rimborso tuttavia sarebbero definite da un soggetto estraneo alle autorita’ stesse (il ministero dell’Economia e delle finanze) con una sostanziale ”sottomissione” del meccanismo di finanziamento delle autorita’ indipendenti al potere politico.”Riteniamo – concludono le associazioni – che tale sottrazione di sovranita’ non debba trovare concreta applicazione e, in tal senso, auspichiamo fortemente che il governo e la maggioranza possano accogliere l’emendamento presentato dall’onorevole Della Vedova volto (almeno) a rendere transitorio per il corrente anno il meccanismo di perequazione fra le autorita’ in avanzo e quelle in disavanzo, consentendo cosi’ di identificare una soluzione strutturale che non sia lesiva dell’inderogabile principio di indipendenza delle Autorità stesse”.

 

Si apre un nuovo fronte per la tutela dei passeggeri dei treni a seguito del nuovo regolamento comunitario relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario entrato in vigore lo scorso 3 dicembre. In una materia nella quale fino ad oggi hanno spesso regnato incertezza e confusioni, vengono finalmente fissati alcuni punti fermi. Viene innanzitutto sancito il diritto all’informazione da parte del passeggero. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono fornire informazioni al passeggero prima e durante il viaggio. Tra quelle dovute prima del viaggio vi sono le condizioni generali applicabili al contratto: orari e condizioni per il viaggio piu’ veloce, per la tariffa piu’ bassa, accessibilita’ e disponibilita’ a bordo di infrastrutture per le persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, accessibilita’ e relative condizioni per le biciclette, attivita’ che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto, procedure per i bagagli smarriti e procedura per la presentazione dei reclami. Tra le informazioni che devono essere fornite durante il viaggio ci sono i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze, le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Le imprese ferroviarie sono poi responsabili nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo. Il trasportatore e’ responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non puo’ continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non e’ ragionevolmente esigibile nello stesso giorno. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio nonche’ quelle necessarie per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. Qualora il ritardo sia contenuto in 60 minuti il passeggero non ha diritto al risarcimento. Quando, invece, il ritardo e’ compreso tra 60 e 119 minuti il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto, ha diritto al risarcimento minimo pari al 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo e’ pari o superiore a 120 minuti il risarcimento minimo e’ del 50% del costo del biglietto. I passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni del servizio hanno diritto ad un indennizzo. Degne di particolare importanza anche le disposizioni a favore delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, per le quali sono fissate l’obbligo di informazione, accessibilita’, assistenza nelle stazioni ferroviarie e assistenza a bordo. Infine e’ previsto il diritto dei passeggeri di presentare reclami ai quali l’impresa ferroviaria e’ tenuta a dare risposta motivata entro un mese.

 

Maria Cipparrone

 

 


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