L’assemblea può addebitare spese a carico di un solo condomino?
Nella
gestione delle spese condominiali, talvolta, si verifica che spese
riconducibili a determinati condòmini, ma dagli interessati
non accettate espressamente, vengano addebitate dall’assemblea
di condominio, unilateralmente, a carico di un singolo condomino. Ciò
accade riguardo, ad esempio, all’ipotesi di spesa per
l’intervento di un idraulico, incaricato dall’amministratore,
che, accertata l’origine del problema, effettui riparazioni su
conduttura privata; riguardo al caso delle spese postali non
ripartite in maniera collettiva, tra le spese condominiali, ma
attribuite ai singoli condòmini; riguardo al caso di delle
spese legali sostenute dal condominio per procedure esperite contro
condomini morosi.
Ebbene,
anche ove si tratti di spese affrontate nell’interesse del condominio
imputabili a comportamenti di singoli condòmini, la
ripartizione delle stesse ponendole unilateralmente, ad iniziativa
dell’assemblea, a carico del singolo condòmino. Lo ha
precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24696/2008, con
cui è stata dichiarata la nullità della deliberazione
dell’assemblea condominiale che aveva posto a totale carico di un
condomino le spese sostenute dal condominio per la prestazione
professionale fornita dal legale incaricato dal medesimo condominio
di provvedere al recupero di una somma dovuta dal condomino in
questione per consumo di acqua, che erano state pagate al ricevimento
della lettera del legale.
Come
sottolineato dalla Corte, è nulla una “deliberazione
dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un
condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del
legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in
mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta
nullità, a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta
valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea
ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione,
ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di
una sua obbligazione”.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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