Cani con guinzaglio e museruola anche nel cortile condominiale.
In
un periodo in cui una serie di aggressioni da parte di cani ha
occupato le pagine dei quotidiani e sono intervenute nuove e più
dure disposizioni legislative per regolamentare le responsabilità
dei proprietari di cani, non sempre rispettosi del prossimo, ci si
chiede quali sono le regole da rispettare per tenere i cani in
condominio, se c’e’ un limite al loro numero, alle dimensioni, se
c’e’ l’obbligo della museruola e/o del guinzaglio, se possono essere
lasciati liberi nel cortile comune.
In
proposito, occorre precisare che tenere un animale nel proprio
appartamento rientra tra i poteri del condomino sulla sua proprietà esclusiva. Tuttavia, la detenzione di animali all’interno delle
aree private può essere vietata con una delibera adottata
all’unanimità dai condomini oppure dal regolamento di tipo
contrattuale, cioè approvato da tutti i condomini, trattandosi
di imporre un vincolo al libero esercizio del diritto di proprietà dei condomini. Il regolamento, inoltre, pur senza vietare la
detenzione di animali, per ragioni igieniche o di convivenza,
potrebbe stabilire limiti predefiniti in relazione alla grandezza o
alla specie dell’animale, potrebbe vietare di portare gli animali in
ascensore oppure obbligare i proprietari ad adottare specifiche
cautele.
Mancando
un espresso divieto, quindi, la detenzione di animali è
legittima, ma non esonera chi li possiede dall’adottare tutti
gli accorgimenti necessari per non recare disturbo agli altri
condomini, i quali, possono denunciare il proprietario dell’animale
per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ai sensi
dell’art.659 codice penale, ove ricorra un effettivo
pregiudizio alla tranquillità pubblica, o possono chiedere al
giudice civile un provvedimento d’urgenza che disponga
l’allontanamento dell’animale quando lo stesso
costituisca un serio pericolo per la salute pubblica.
In
ogni caso dovrebbero prevalere il buonsenso e la buona educazione per
evitare molestie ai vicini, con l’impiego di cautele idonee a
prevenire danni da parte dell’animale. Questa è la motivazione
per cui la Corte di
Cassazione, Quarta
Sezione Penale, con
sentenza n. 4672 del
3 febbraio 2009, ha confermato una sentenza della Corte di Appello
di Catania che aveva condannato il proprietario di un cane per il
reato di lesioni colpose in danno di un altro condomino, il quale era
stato aggredito nel cortile condominiale dal cane, di razza “collie”,
con conseguenti numerose lesioni.
Il proprietario dell’animale era stato denunciato e ritenuto
responsabile dell’evento dannoso per aver lasciato libero l’animale,
senza guinzaglio e senza museruola, nel cortile condominiale, dove si
trovavano altre persone. Per
legge, infatti, i
proprietari dei cani hanno l’obbligo di tenerli legati, nelle
aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e devono, inoltre,
sempre avere una museruola (rigida o morbida) “da applicare in
caso di potenziale pericolo”.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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