La direzione di un periodico può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti?
“Gentile
Dr. Erminia Acri ho letto le sue speciali risposte sul sito
“LaStrad@” riguardo la questione giornalismo. Mi pregio, pertanto, istruirle una domanda riferita ad una mia personale
condizione. Da oltre quattro anni gestisco il blog www.criticart.it
che ha carattere specifico riguardo ad argomenti di arte e cultura
artistica di vario genere. Va detto che ho in carriera una laurea
Dams quadriennale ottenuta con il massimo dei voti al seguito di uno
dei maggiori professori riconosciuti al mondo nel campo della
semantica e che svolgo attività continuativa da oltre un
ventennio nel campo della critica d’arte. Oltretutto scrivo, in
qualità di collaboratore, per un giornale internazionale
specifico del settore. Ho prodotto oltre a testi bibliografici
pubblicati da prestigiose case editrici e centinaia di cataloghi,
anche una monade di articoli giornalistici per varie testate. Ora la
mia condizione di non iscritto a nessun albo professionale sembra
possa ostacolare la possibilità di trasformare il sito di cui
sopra in testata giornalistica web. Approfitterei, se me lo consente,
delle sue qualità informative e della sua prestigiosa
conoscenza della materia per seguire qualche consiglio che Lei potrà inviarmi soprattutto riguardo alla figura degli “iscritti ad un
elenco speciale, che raccoglie i direttori responsabili di
pubblicazioni scientifiche, professionali o tecniche”. Con sincera volontà di non volerla disturbare nel caso non fosse
possibile rispondere le invio i miei più sentiti
ringraziamenti e i complimenti per la sua gnoseologia professionale.
Prof. A. P.”
La
disciplina della legge n.69/1963 riguardante l’ordinamento della
professione di giornalista, prevede che solo un giornalista iscritto
all’albo dei giornalisti può assumere la qualità di
direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale,
mentre solo per la direzione di quelle a carattere tecnico,
professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e
cinematografici) è sufficiente l’iscrizione del giornalista
negli “elenchi speciali” di cui all’art. 28 della citata
legge.
Pertanto,
per assumere la direzione di un periodico a carattere tecnico,
professionale o scientifico pur non esercitando l’attività di
giornalista, è necessario presentare una domanda al Consiglio
Regionale dei Giornalisti nella cui circoscrizione il richiedente
risiede, allegando alla richiesta una descrizione dettagliata delle
caratteristiche della pubblicazione, ai fine di consentire all’Ordine
la verifica della natura specializzata della pubblicazione stessa.
Con
riferimento all’eventualità in cui si controverta
sull’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili di
pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico, lo
stesso art.28 prevede che decide irrevocabilmente, su ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’ordine.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/