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Condizioni e termini per il riconoscimento.

Il
nostro ordinamento prevede per i dipendenti della pubblica
amministrazione, civili e militari, che abbiano subito un infortunio
o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti
dal servizio prestato, il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio
della malattia, infermità, lesioni e delle conseguenti menomazioni dell’integrità psico-fisica.

Presupposti
per l’individuazione della dipendenza dal servizio sono:

  • la
    sussistenza di un rapporto di pubblico impiego;

  • l’accertamento
    di una malattia, infermità o lesione collegata alla
    prestazione di lavoro relativa allo svolgimento del rapporto di
    servizio;

  • il
    rapporto causale (o concausale) tra l’infermità ed il
    servizio.

Per
far accertare la dipendenza da causa di servizio, l’interessato deve
presentare richiesta scritta all’ufficio o comando presso il
quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è
verificato l’evento dannoso, o da quella in cui lo stesso ha
avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti
del fatto. Nella domanda devono essere specificati la natura
dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che
l’hanno determinata, le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio, e devono
essere allegati documenti idonei a dimostrare la dipendenza dal servizio della patologia.

Il
termine di decadenza, previsto in sei mesi, per la presentazione
della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità
da causa di servizio, si ritiene decorrente non dal momento
del
semplice verificarsi di un evento, i cui danni possono manifestarsi
in futuro, o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal
momento dell’esatta percezione, da parte dell’interessato,
della natura e della gravità dell’infermità e del
suo nesso causale con un fatto di servizio, come precisato dalla
giurisprudenza in più occasioni (v. sentenza
TAR
del Lazio, Sez. III bis, n. 32 dell’8 gennaio 2007).

I
periodi di assenza per infortunio e malattia dovuti a fatti di
servizio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nei contratti
di comparto.

I
principali benefici derivanti dal riconoscimento della dipendenza di
una infermità da causa di servizio sono:

  • l’equo
    indennizzo, che è una prestazione una tantum corrisposta su
    domanda dell’interessato, da presentare contestualmente a quella di
    causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento
    di riconoscimento della causa di servizio;

  • la
    maggiorazione dell’anzianità di servizio di cui
    all’articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001,
    che riconosce agli invalidi per servizio con infermità
    ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al DPR n. 834
    del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, su domanda, per ogni anno
    di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
    fino al limite massimo di 5 anni;

  • la
    pensione privilegiata, che spetta al dipendente se dall’infermità contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità
    assoluta e permanente. Tale pensione non necessita di alcun
    requisito minimo di durata del servizio. E’ stabilito in 5 anni
    dalla data di cessazione dal servizio il termine di decadenza per
    l’inoltro della relativa domanda, ma se si tratta di malattie
    in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione,
    intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in
    assenza di alcuna specifica sintomatologia, a seguito della sentenza
    n.323/2008 della Corte Costituzionale, il termine quinquennale di
    decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della
    dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte –
    ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento
    privilegiato – decorre dalla manifestazione della malattia
    stessa.

Erminia
Acri-Avvocato