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Nulla la cartella se manca la notifica del verbale dell’infrazione.

Sono
sempre più numerosi i casi di automobilisti che si vedono
recapitare, anche a distanza di anni, da parte dei concessionari del
servizio riscossione tributi, cartelle esattoriali per mancato
pagamento di sanzioni per infrazioni stradali, con successivo invio
dell’ultimo avviso prima della riscossione coattiva.

Secondo
la normativa vigente, il verbale relativo alle contravvenzioni
stradali può essere consegnato direttamente al trasgressore
dagli agenti accertatori al momento della contravvenzione
(contestazione immediata) oppure essere notificato in un momento
successivo, nel caso in cui l’infrazione sia stata rilevata senza la
presenza materiale del conducente o gli agenti erano
nell’impossibilità di fermarlo, nonché negli altri casi
in cui il codice della strada prevede che non è necessaria la
contestazione immediata. Quando la violazione non è
immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro
150 giorni dall’accertamento. L’automobilista ha 60 giorni di tempo
dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per
presentare ricorso al prefetto o, in alternativa, al giudice di pace
del luogo della commessa violazione.

Pertanto,
al di là dell’esame di altri motivi di contestazione, quando
si riceve una cartella esattoriale per somme che si assumono dovute a
titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada,
innanzitutto occorre verificare che la violazione sia stata
contestata contestualmente o il verbale sia stato correttamente
notificato. In tale ultima ipotesi, è necessario verificare
se presso l’ente che ha accertato l’infrazione esista prova
dell’avvenuta notifica del verbale presso la propria residenza.
Infatti, l’ente, ai sensi della legge sulla trasparenza
amministrativa, deve fornire i chiarimenti richiesti in ordine al
tempo ed al luogo in cui la contravvenzione è stata rilevata e
mostrare le prove dell’avvenuta notifica, nei modi e termini di
legge.

Se
manca la prova che si è proceduto alla contestazione o alla
notificazione dell’infrazione tempestivamente, secondo quanto
affermato in diverse sentenze dei Giudici di Pace, la successiva
cartella esattoriale è nulla. Infatti, quest’ultima attiene
alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria e perciò presuppone la formazione
del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento
sanzionatorio: verbale di accertamento con contestazione contestuale
o regolare notificazione differita. Conseguentemente, la cartella di
pagamento non è titolo valido per la riscossione delle somme
per inesistenza dell’atto presupposto, costituito da una
sanzione amministrativa contestata o notificata nei termini di legge,
e deve ritenersi estinto l’obbligo di pagamento della sanzione
collegata all’infrazione.

Erminia
Acri-Avvocato