Il proprietario del piano inferiore deve subire immissioni di acqua e immondizie varie provenienti dal piano di sopra?
“Abito al primo piano di uno stabile costituito da 6 appartamenti. Da diverso tempo mi lamento con i proprietari del primo superiore al mio per la sporcizia e l’acqua che cadono sui miei balconi ogni volta che essi sbattono tappeti, innaffiano vasi ed altro. Ho ragione nel lamentarmi? Grazie.”
Il codice civile prevede specifiche disposizioni sulle immissioni (art. 844 cod. civ.) , che si applicano anche in tema di condominio, nei rapporti tra i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva.
Pertanto, quando un condomino, nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni, dà luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini, è opportuno prima provare bonariamente a far smettere la condotta molesta, poi, in caso di esito negativo, non si può far altro che ricorrere all’autorità giudiziaria in modo che venga adottato un provvedimento che imponga la cessazione dell’attività di disturbo.
E’ opportuno, comunque tenere presente che la legge prevede una tutela solo contro le immissioni che superino il limite della normale tollerabilità, che va verificato nel singolo caso.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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