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Può
essere installata sul retro dell’edificio?

Desidererei
un suo commento giuridico circa la posa di una canna fumaria in
aderenza sulla parete esterna del condominio (retro dell’edificio
– corte interna) per installazione di una caldaia esterna per
la produzione della sola acqua calda, essendo centralizzato solamente
il riscaldamento. La parte del condominio in questione consta di sei
piani di cui il terzo sarebbe quello interessato al lavoro. Distinti
saluti. F.C.”

Al
fine di stabilire se possa essere installata una nuova canna fumaria
in un condominio, oltre a rispettare le norme edilizie, sanitarie e
di sicurezza, bisogna verificare come il regolamento condominiale
regola l’uso delle parti comuni.

In
mancanza di limitazioni, la giurisprudenza tende a riconoscere lecita – senza necessità di consenso degli altri condomini –
l’installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con
incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un
condomino, perchè rientrante nell’uso della cosa comune,
previsto dall’art. 1102 del codice civile, a condizione che tale
opera non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso
secondo il loro diritto, non pregiudichi la stabilità ed il
decoro architettonico dell’edificio, non limiti i diritti esclusivi
degli altri condomini.

In
particolare non è ammissibile l’apposizione di tubi che violi
le norme sulle distanze legali (che non puo’ essere inferiore a 75 cm
dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà
individuali) o che riduca in modo apprezzabile la visuale laterale
che si gode dalle finestre.

Erminia
Acri-Avvocato