E’
una questione di intensità e durata, nel rispetto della salute
altrui.
“Salve
avvocato, le volevo sottoporre una domanda giuridica in merito al suo
articolo “Rumori molesti in condominio”, datato 11 novembre
2006 sul webmagazine “La strada”.
Posto
che non si può eccedere il rumore di fondo di 3 dBA per la
tollerabilità, nasce il problema del tempo di integrazione
della misura e del numero di eventi di disturbo.
Mi
spiego con un esempio: in un appartamento con rumore di fondo di 40
dBA (durante il periodo di riferimento notturno dalle 22.00 alle
06.00) si riscontra un unico evento acustico di disturbo, che porta
il livello della misura a 55 dBA. Tale evento sonoro è
limitato ad un piccolo intervallo temporale (della durata di un
minuto), ma è sufficiente per incidere pesantemente sul tempo
di integrazione dello strumento e sul livello equivalente registrato.
Il quesito è il seguente: da un punto di vista giuridico è
sufficiente un solo evento di durata limitata (ma di grande
intensità) a validare un superamento di 3 dBA effettivamente
riscontrato rispetto al rumore di fondo dell’appartamento? Oppure è
un risultato che può essere considerato, da chi ha prodotto il
rumore, come casuale e pertanto non significativo ai fini delle
valutazioni sulla tollerabilità? In attesa di una sua gentile
risposta, le porgo cordiali saluti. V.B.”
Il
tema è trattato dall’art. 844 del codice civile, secondo cui
il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di
calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche
riguardo alla condizione dei luoghi. Secondo costante
giurisprudenza, tale disposizione si applica pure al condominio,
sicché devono essere considerate vietate le immissioni che
eccedono la normale tollerabilità nei rapporti tra proprietari
in un condominio.
La
valutazione della tollerabilità o meno delle immissioni
dipende da vari fattori, in particolare dalla destinazione delle
unità immobiliari dell’edificio – se sono destinate
tutte ad abitazione, oppure alcune ad abitazione ed altre ad attività
commerciali -; e da eventuali norme del regolamento condominiale più
o meno limitative delle attività rumorose.
Nella
pratica, in vertenze del genere, purtroppo molto frequenti, spetta al
Giudice contemperare le diverse esigenze in rilievo, tenendo anche
conto della priorità di un dato uso. Non v’è, tuttavia,
un orientamento univoco nell’identificazione della soglia oltre la
quale il rumore è da considerarsi intollerabile: il criterio
del mancato superamento della soglia di tre decibel oltre il rumore
di fondo è un principio di massima utilizzato, ma si tiene
conto anche della ripetizione e della durata del rumore, e della
capacità del rumore stesso di dar
luogo ad ‘oggettivi’ fenomeni patologici fisici o psichici per
l’essere umano.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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