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Valide
con

la scritta “trasferito”?

Le
violazioni delle norme del codice della strada
, se non
contestate immediatamente, devono essere notificate ai
sensi
dell’art. 201 del vigente codice della strada, il cui comma 3 prevede
che alla notificazione della violazione si provvede con le
modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a
mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale
; e che comunque le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o
sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o
dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione
generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.

Tuttavia,
qualora il destinatario non venga trovato presso la residenza,
domicilio o sede del soggetto risultante dal suddetto archivio
nazionale dei veicoli, perchè ha trasferito altrove la propria
residenza, per la validità della notifica non è
sufficiente la resa del plico, da parte dell’agente postale ,con
l’annotazione “trasferito” sull’avviso di ricevimento
della raccomandata, senza svolgere alcuna altra attività.

In
questi casi, come confermato dalla Cassazione nella recente
sentenza n.3453/07,
perchè la notificazione sia valida, è
necessario espletare le formalità previste dall’art.140
codice di procedura civile per il caso di irreperibilità del
destinatario
sia per quanto
riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale –, che
consistono nell’affissione di avviso alla porta del destinatario
in busta chiusa e sigillata, nel deposito dell’atto nella casa
comunale in busta sigillata, e nell’invio al destinatario di notizia
del deposito a mezzo raccomandata a.r.

Erminia
Acri-Avvocato