Valide
con
la scritta “trasferito”?
Le
violazioni delle norme del codice della strada, se non
contestate immediatamente, devono essere notificate ai sensi
dell’art. 201 del vigente codice della strada, il cui comma 3 prevede
che alla notificazione della violazione si provvede con le
modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a
mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale; e che comunque le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o
sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o
dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione
generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.
Tuttavia,
qualora il destinatario non venga trovato presso la residenza,
domicilio o sede del soggetto risultante dal suddetto archivio
nazionale dei veicoli, perchè ha trasferito altrove la propria
residenza, per la validità della notifica non è
sufficiente la resa del plico, da parte dell’agente postale ,con
l’annotazione “trasferito” sull’avviso di ricevimento
della raccomandata, senza svolgere alcuna altra attività.
In
questi casi, come confermato dalla Cassazione nella recente
sentenza n.3453/07, perchè la notificazione sia valida, è
necessario espletare le formalità previste dall’art.140
codice di procedura civile per il caso di irreperibilità del
destinatario – sia per quanto
riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale –, che
consistono nell’affissione di avviso alla porta del destinatario
in busta chiusa e sigillata, nel deposito dell’atto nella casa
comunale in busta sigillata, e nell’invio al destinatario di notizia
del deposito a mezzo raccomandata a.r.
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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