In sintesi, il “succo” del matrimonio
- Cos’è il matrimonio?
Il matrimonio indica il legame tra due persone, tendenzialmente per la vita, caratterizzato dal reciproco aiuto economico ed affettivo. Perciò la legge si limita a regolarne solo alcuni aspetti, senza toccare i rapporti strettamente personali su cui si fonda l’unione.
Giuridicamente il matrimonio indica sia l’atto solenne della celebrazione sia il rapporto che nasce da esso, cioè l’insieme dei diritti e doveri reciproci dei coniugi.
- Quante forme di matrimonio esistono?
- Matrimonio civile, celebrato nella casa comunale davanti al sindaco o a persona da lui delegata, alla presenza di 2 testimoni. E’ regolato interamente dalla legge italiana.
- Matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, che con la trascrizione nei registri dello stato civile, acquista efficacia per il nostro ordinamento giuridico. L’atto di celebrazione è regolato dalla legge della Chiesa, mentre il rapporto tra i coniugi, dalla legge italiana.
- Matrimonio celebrato davanti al Ministro di un culto acattolico, il quale agisce come delegato dall’ufficiale di stato civile. In effetti non è una terza forma di matrimonio ma un diverso modo di celebrazione del matrimonio civile, poiché è regolato dalla legge italiana.
- Quali sono i requisiti per sposarsi?
La legge individua in negativo i requisiti per contrarre matrimonio, cioè prevede una serie di situazioni che impediscono di sposarsi.
Essenzialmente occorrono:
– la maggiore età, ma anche i minori che abbiano compiuto almeno i 16 anni possono essere autorizzati dal Tribunale a contrarre matrimonio;
– la sanità mentale;
– la libertà di stato, cioè la mancanza di un precedente vincolo matrimoniale.
- Cosa sono le pubblicazioni?
Le pubblicazioni, che precedono la celebrazione del matrimonio, consistono nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto in cui occorre indicare i dati personali degli sposi (nome, cognome, cittadinanza, residenza, libertà di stato) e se vi siano situazioni di impedimento alla celebrazione del matrimonio, per otto giorni consecutivi. Vi provvede l’ufficiale di stato civile su richiesta dei coniugi o di persona da essi incaricata. Il matrimonio non può essere celebrato prima di 4 giorni nè dopo 180 giorni dalle pubblicazioni, fatte nei comuni di residenza degli sposi.
- Si può celebrare il matrimonio per procura?
Il matrimonio è un atto che, nel linguaggio giuridico, viene definito “personalissimo”, per cui gli sposi devono esprimere personalmente la volontà di prendersi in marito e moglie.
Il matrimonio per procura (data per atto pubblico) è previsto come eccezione solo quando uno degli sposi risiede all’estero -occorre l’autorizzazione del tribunale e devono esserci gravi motivi- o in tempo di guerra per i militari e chi si trovi al seguito delle forze armate.
VALUTAZIONI PSICOLOGICHE
Il matrimonio, diversamente dalla coppia (rapporto in cui si realizzano scambi interpersonali che possono preludere a qualcosa di più stabile oppure avere carattere puramente transitorio) e dalla famiglia (che può essere costituita senza vincoli legali o religiosi e si pone come obiettivo, la convivenza e la presenza di figli) rappresenta un vincolo legale e/o religioso cui, necessariamente, ci si sottopone, per convinzione (soprattutto quello religioso), paura (illudendosi che, in questo modo, il rapporto duri più a lungo) o convenienza (per le tutele, rispetto alle unioni “di fatto”). Andrebbe visto come un accordo fra due persone mature che decidono di provare a trascorrere insieme più tempo possibile, appagando il bisogno di allontanare la solitudine, di sostenersi vicendevolmente secondo parametri di solidarietà individuale, di allevare dei figli e di godere di tutte le implicanze che una interagenza pacifica, può offrire.
E..A. – Avvocato
G. M. – Medico Psicoterapeuta