Le tabelle millesimali spesso sono oggetto di contestazione da parte dei condomini. Vediamo a quali condizioni è possibile ottenerne la modifica.
Le tabelle millesimali hanno la funzione di agevolare la gestione del condominio. Infatti, il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni si determina in base al “valore del piano o porzione di piano che gli appartiene”, e mediante le tabelle millesimali ad ogni unità immobiliare viene assegnato un valore millesimale che rappresenta la quota di comproprietà delle parti comuni.
I valori millesimali servono principalmente:
– per stabilire le maggioranze per la regolare costituzione dell’assemblea condominiale e la validità delle deliberazioni adottate;
– per ripartire le spese tra i condomini.
I millesimi stabiliscono la quantità di godimento sulle parti e servizi comuni del condominio spettanti ad ogni condomino in virtù della sua proprietà esclusiva.
Per la formazione e la modifica delle tabelle condominiali è necessario l’accordo di tutti i condomini oppure un apposito provvedimento (sentenza di accertamento) da parte del giudice, su istanza degli interessati.
Tuttavia, anche se le tabelle non possono essere modificate a maggaioranza da una delibera condominiale, ma occorre il consenso unanime dei condomini , mentre non è richiesta la partecipazione di tutti i condomini all’assemblea, la giurisprudenza ritiene che una tabella millesimale applicata per molti anni senza che vi siano state opposizioni da parte dei condomini, debba essere considerata implicitamente approvata.
In particolare, la modifica delle tabelle è ammessa:
– quando sono conseguenza di errore;
– quando sono mutate le condizioni di una parte dell’edificio a seguito di sopraelevazione, di parziale espropriazione o di innovazioni di vasta portata che abbiano alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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