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“Disoccupata di 37 anni, vivo con mio padre di anni 69 pensionato. Al suo decesso potrò percepire l’assegno di reversibilità della pensione? Grazie”

In caso di morte del pensionato, i familiari superstiti che possono conseguire il diritto alla pensione sono:

  • il coniuge superstite, anche se separato legalmente. Il coniuge divorziato solo se: titolare di assegno divorziale; non ha contratto nuove nozze; la sentenza di divorzio è successiva alla data di inizio del rapporto assicurativo del pensionato defunto;
  •  l’unito civilmente;
  • I figli in età inferiore ai 18 anni;
  • I figli maggiorenni soltanto a determinate condizioni, sotto specificate;
  • i nipoti minorenni, a carico degli ascendenti se: si trovino in una situazione di non autosufficienza economica ed erano mantenuti dal defunto;
  • in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti (o se questi non ne abbiano diritto), i genitori del pensionato, se: al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto;
  • in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori (o se questi non ne abbiano diritto), i fratelli celibi e le sorelle nubili del pensionato se: al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, risultino a carico del defunto.

Per i figli occorre che essi abbiano un’età inferiore ai 18 anni elevabile, ove non prestino lavoro retribuito, fino a 21 anni se frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici,  e fino a 26 anni durante i periodi del corso legale degli studi universitari. Peraltro, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella Sentenza n. 42/1999, il fatto di prestare attività lavorativa retribuita non impedisce la fruizione della pensione se il reddito ricavato dall’espletamento di tale attività sia di modesta entità.

I figli maggiorenni che non si trovino nelle suddette situazioni, hanno diritto alla pensione di reversibilità solo se sono riconosciuti inabili a proficuo lavoro e risultino “a carico” del genitore al momento del decesso dello stesso.

Erminia Acri-Avvocato