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Chi subisce un protesto illegittimo di un assegno bancario ha diritto al risarcimento del danno?

Un imprenditore aveva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per vedersi rifondere, avendo riguardo alla sua qualità di imprenditore edile, i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimo protesto di tre assegni bancari, tratti su un carnet da lui non richiesto né ritirato, e recanti una firma visibilmente artefatta.

Il Tribunale di Roma accertava la falsità della firma apposta sui tre assegni; dichiarava la responsabilità della banca per la illegittima circolazione dei tre assegni nonché per il protesto degli stessi in danno dell’attore, ma rigettava le altre domande risarcitorie dell’imprenditore.

La decisione era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma, che condannava la banca al pagamento, a favore dell’ex correntista, della somma di lire tremilionicinquecentomila oltre interessi, a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali.

Infine, sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza del 30.03.2005 n.6732, ha confermato sostanzialmente la decisione della Corte d’Appello, affermando che l’imprenditore che abbia illegittimamente subito il protesto di un assegno bancario ha diritto al risarcimento, da parte della banca, dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della sua reputazione professionale. Ciò in applicazione della giurisprudenza evolutiva della stessa Corte in tema di lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., che include nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativi.

Erminia Acri-Avvocato