Se l’inquilino non paga, il proprietario non paga le tasse.
La nostra Costituzione, all’art.53, prevede che le tasse debbono essere commisurate alla “capacità contributiva”, cioè alla effettiva ricchezza posseduta dal contribuente. In base a tale principio, la Cassazione, con la sentenza n. 6911 del 7 maggio 2003, ha affermato che, ai fini del reddito imponibile degli immobili locati non deve considerarsi l’ammontare dei canoni indicati nei contratti di locazione ove tali canoni risultino non versati dall’inquilino.
Pertanto, se l’inquilino è moroso il proprietario non deve includere nella propria dichiarazione i canoni non percepiti, ma deve solo iscrivere nell’imponibile la rendita catastale.
I giudici hanno precisato che i dati contrattuali danno solo una indicazione presuntiva, che può essere superata dalla prova contraria – nel caso esaminato il contribuente ha rilevato che era in corso una procedura di sfratto per morosità- rigettando, così l’interpretazione del ministero delle Finanze secondo cui per il reddito imponibile devono “far fede i contratti d’affitto” indipendentemente dall’effettiva riscossione dei canoni locatizi.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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