Il condomino è obbligato a svolgere l’incarico di amministratore?
“Nel mio condominio abbiamo deciso, con apposita delibera assembleare, di amministrare il condominio noi stessi proprietari, a turno. E’ possibile, in questo caso, che il condomino nominato rifiuti di esercitare il ruolo di amministratore? Esiste qualche norma che l’obblighi a svolgere tale incarico? Grazie per l’attenzione.”
L’amministratore è nominato dall’assemblea dei condomini e la relativa delibera è immediatamente efficace, indipendentemente dall’accettazione da parte della persona designata.
In ogni caso, l’amministratore può rinunciare all’incarico, convocando una nuova assemblea di condominio perché quest’ultima provveda alla nomina di altro amministratore.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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