Quando un sospetto diventa “legittimo”?
Si ritiene utile aprire questo lavoro col testo della legge.
Disegno di legge definitivamente approvato dalla Camera dei deputati recante “Modifiche agli articoli 45, 47, 48 e 49 del Codice di procedura penale”.
1. L’articolo 45 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Articolo 45. – (Casi di rimessione). –
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11”.
2. L’articolo 47 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Articolo 47. – (Effetti della richiesta). –
1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del Codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304”.
3. L’articolo 48 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Articolo 48 – (Decisione) –
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.
3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dal l’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
4. L’articolo 49 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Articolo 49. – (Nuova richiesta di rimessione). –
1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di Cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del Codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del Codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.
Questo, il testo della cosiddetta Legge Cirami, dal nome del suo relatore – il senatore Melchiorre Cirami –
Proviamo a aspeigare in poche e chiare parole:
- che cosa significa rimessione del processo e legittimo sospetto;
- rispetto a chi si invoca;
- in ordine a che cosa.
Intanto, è bene precisare che questo istituto era previsto già nel codice di procedura penale del 1930; codice abrogato dal nuovo codice di procedura penale ( quello vigente ) del 1989.
Le ragioni per le quali, nel precedente codice, era previsto tale istituto, risiedevano nel fatto che, all’epoca nella quale vigeva quel codice, i processi penali erano considerati dei veri e propri spettacoli, e come tali avevano notevole seguito presso l’opinione pubblica del luogo ove si svolgevano (specie se l’oggetto del processo era di un certo rilievo quanto all’imputato od al fatto-reato); una opinione pubblica capace con i suoi umori di poter influenzare il giudizio finale dell’essere umano giudice.
Poi, il 1° gennaio del 1948 entrò in vigore la nostra Costituzione, e, con l’immissione nel nostro ordinamento di alcuni principi fondamentali in materia di Libertà e di amministrazione della Giustizia – fra i quali quello previsto all’articolo 25, relativo al giudice naturale ( ne parleremo quando tratteremo della figura del giudice ) – nel tempo, l’istituto della rimessione perse di rilievo.
Come si può notare, in base al punto 1 della legge Cirami, che modifica l’art. 45 del codice di procedura penale, si può fare richiesta di rimessione del processo davanti altro giudice.
Rimessione significa assegnare ad altro giudice l’esame o la decisione di una causa, sulla base di gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto.
Ma, a parere di chi scrive c’è una differenza tra il turbamento del processo per gravi situazioni locali e turbamento del processo per legittimo sospetto.
Nel primo caso si denota un coinvolgimento attivo dell’opinione pubblica locale (della zona relativa al tribunale ove si svolge il processo), tale da compromettere la serenità e la imparzialità del Giudice; quindi, si tratta di una pressione esterna al processo.
Nel secondo caso si denota una presa di posizione da parte dell’organo inquirente Procuratore Generale presso la Corte d’Appello o pubblico ministero competenti, o dell’imputato, sempre in ordine all’imparzialità del giudice, ritenendo che quest’ultimo abbia del pregiudizio e della prevenzione che delimita e preannuncia il suo giudizio prima ancora della fine del dibattimento; in questo caso si tratta di una pressione interna al processo.
In entrambe le situazioni processuali, però, non è stato specificato, nel testo della legge, il significato di:
- gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo,
- motivi di legittimo sospetto.
Ciò produce incertezza e lascia interpretazione “libera” alle parti processuali che sono abilitate a chiedere la rimessione in ordine ai motivi che giustificherebbero la richiesta: “toccherà”, come accade spesso ormai, alla Corte di Cassazione, definita anche il diritto vivente, colmare tale lacuna, attraverso le sue massime…ma trascorrerà del tempo.
Per quanto attiene alle altre due spiegazioni di cui sopra, è evidente che questa normativa si invoca nei confronti di un giudice, in riferimento alla mancanza di imparzialità dello stesso, e sino al grado d’appello; cioè, sino a quando si discute del merito: questa è la letterale interpretazione della prima parte del punto 1 della legge ( per maggiori delucidazioni sul concetto di procedimento e processo si veda il lavoro “il processo penale in pillole”, in questa sezione). Non è previsto tale istituto nel processo innanzi la Corte di Cassazione poiché lì si discute solo della legittimità di un provvedimento impugnato ( la sentenza od ordinanza ).
È bene far presente che le considerazioni sin qui espresse sono valutazioni tecniche di chi scrive, che non assumono valore oggettivo, né critico, ma vogliono essere analisi semplici che riflettono lo spirito di questa rubrica.
Non si è trattato, infatti, e volutamente, delle modalità procedurali di attivazione dell’istituto della rimessione, essendo attività squisitamente tecniche attivabili solo da tecnici (Procuratore generale presso la Corte d’Appello o Pm presso il giudice che procede, imputato ed il suo difensore).
Nel ricordare che tutti i cittadini italiani sono uguali di fronte alla legge, e che tutti hanno il dovere di utilizzare le leggi per tutelare i propri diritti, si chiude questo lavoro con una antica massima:
“…seguite le leggi, non gli uomini che le hanno prodotte…“
Francesco Chiaia ( avvocato penalista )
“Avvocato Penalista – componente del comitato scientifico della Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza – Docente della scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. Presidente del Rotary Club Cosenza Nord A.R. 2019-2020”