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Nessuno mi pu? giudicare?soltanto tu!


Soggetto necessario perché si possa celebrare un processo: sia esso penale, civile o amministrativo.

“da mihi factum dabo tibi ius” ( narrami il fatto ed io te lo inquadrerò nella legge vigente). I latini ci tramandano, attraverso questa massima, la importanza del magistrato-giudice, in ordine, proprio, al suo ruolo.

La Costituzione italiana prevede, infatti, l’istituzione di magistrati ordinari, cui venga attribuita la funzione giurisdizionale: l’articolo 1 del codice di procedura penale identifica questi magistrati nei “giudici previsti dall’ordinamento giudiziario”.
Non è un caso che il codice si apra con la normativa intitolata proprio al giudice ( Titolo I del Libro I ): ciò evidenzia la centralità della sua figura, oltre che la preminenza del suo ruolo nello schema del processo cosiddetto di parti ( al riguardo si propone di leggere il lavoro “Il processo penale in pillole” presente in questa sezione).

E’ bene specificare, da subito, che cosa voglia dire il termine “ordinario”; e, per farlo, può aiutare il confronto con il suo esatto contrario, cioè con il giudice “straordinario”.

Quello straordinario è un giudice che viene istituito appositamente per rivestire una funzione specialmente determinata, affinché giudichi, ad esempio, solo in merito ad un singolo fatto, o in relazione ad una determinata categoria di persone, o che abbia un potere limitato nel tempo;

Ebbene, la nostra Costituzione, nel testo dell’articolo 102, vieta che possano sussistere organi con queste funzioni, ed ammette solo l’esistenza di giudici ordinari: vale a dire, imparziali, oltre che indipendenti rispetto agli altri poteri dello Stato; capaci di giudicare tutti i cittadini in maniera oggettiva, prevista, cioè, prima della commissione di un qualsiasi fatto che si possa inquadrare come un’ipotesi di illecito; e, consequenzialmente, con un medesimo parametro: quello legale.

Esistono, comunque, tribunalispecializzati“, che hanno, cioè, il compito di giudicare solo in merito a situazioni specifiche, e questo non per operare una discriminazione, ma per migliorare la perizia e la competenza dei magistrati che li compongono; i tribunali “specializzati” sono i tribunali minorili, che si occupano di questioni che vedono come soggetti destinatari del processo i minori, appunto; i tribunali militari, e la Corte Costituzionale, che può decidere, in certi ambiti e quando i soggetti in causa sono le massime istituzioni dello Stato, come le Camere del Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, ecc..

Fatta questa premessa, è utile procedere alla distinzione fra i singoli giudici, che si differenziano fra loro per competenze e funzioni.

Innanzitutto, quando si parla di giudice, non ci si riferisce alla “persona”, ma all’organo della Pubblica Amministrazione, che, può essere composto oltre che da un singolo soggetto anche da un collegio di magistrati in numero, minimo, di tre. È quest’organo che si chiama “giudice”.

Per ciò che attiene all’amministrazione della giustizia, in campo penale, i giudici previsti sono:

il Giudice di Pace; organo composto da un singolo magistrato- persona fisica, con funzioni sia penali che civili; per quanto attiene le cause penali riguardanti reati perseguibili a querela di parte ovvero reati procedibili d’ufficio (a tal proposito si veda il lavoro La notitia criminis presente in questa sezione ) e comunque di minor allarme sociale, oltre che di cause civili il cui oggetto non superi la quantificazione monetaria di 50.000.000 di vecchie lire, oggi € 25823,00 circa.

Il giudice di pace ha l’obbligo di tentare una conciliazione fra le parti (da qui il suo nome); davanti al giudice di pace penale è obbligatorio farsi assistere da un legale, mentre, in sede civile si può sostenere la difesa anche da soli.

il G.I.P. ed il G.U.P. per i quali si rimanda al lavoro omonimo presente in questa sezione. Qui si ricorda solo che Il giudice per le indagini preliminari è un singolo magistrato non è previsto in composizione collegiale; mentre per quanto riguarda il giudice dell’udienza preliminare, che ha competenza quando il pubblico ministero esercita l’azione penale ( per maggiori informazioni su questo punto si veda il lavoro “Il Pubblico Ministero”, presente in questa sezione), e che funziona da “filtro”, vi è, poi, da cennare che a determinate condizioni ( ossia in materia di definizione anticipata del processo, esso diventa organo giudicante di primo grado).

“Sparito”, con la famosa riforma del 1999, il Pretore, il compito di giudicare in primo grado, dopo l’udienza preliminare, o quando si proceda per determinati reati con il decreto di citazione diretta a giudizio operata dal magistrato del Pubblico Ministero (a tal proposito si veda il lavoro il Pubblico Ministero presente in questa sezione) può essere svolto da diversi soggetti, che si distinguono per competenze:

    1. il Giudice Monocratico, che è appunto un singolo magistrato, che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per almeno tre anni, al quale sono demandati un gran numero di processi, aventi ad oggetto determinati tipi di reato puniti con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a quattro anni ( tranne che per alcuni reati che pur superando la predetta pena di quattro anni, sono di competenza sempre di questo giudice ed elencati, tassativamente, al secondo comma dell’articolo 550 del codice di rito, dalla lettera a) alla lettera g) compresa), o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena;

    1. il Tribunale Collegiale, composto da tre giudici, un presidente e due cosiddetti a latere, che ha competenza per determinati reati diciamo così, più gravi rispetto a quelli devoluti alla competenz del Giudice Monocratico, o comunque con caratteristiche diverse, rispetto a quest’ultimo;

  1. la Corte d’Assise, che giudica per reati come si dice tecnicamente di “maggiore allarme per la sicurezza sociale”, cioè tutti quei reati puniti con l’ergastolo o la reclusione non inferiore ai 24 anni. La Corte d’Assise è composta da otto magistrati, due giudici di carriera e sei giudici popolari, questi ultimi scelti fra i cittadini che ne abbiano fatto richiesta e che possiedano particolari requisiti.

In secondo grado giudica la Corte d’Appello, composta da tre magistrati; oppure, se in primo grado era competente la Corte d’Assise, la Corte d’Assise d’Appello, composta come quella di primo grado.

Ancora, vi è il Giudice di Sorveglianza, competente per ciò che attiene alle pene privative della libertà, sempre però “monocefalo”; ed il Tribunale di Sorveglianza, composto da due magistrati di carriera e due “laici”.

In ultimo, ma non ultima, vi è la Corte di Cassazione, definita anche Corte Suprema o diritto vivente, essa ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge ( art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario).

Tale funzione limita la sua cognizione solo ai vizi di legittimità, così che la qualità di giudice di terza istanza parrebbe collegata alla finalità di esatto jus dicere ( utilizzo corretto della legge) piuttosto che a quella di risoluzione immediata della fattispecie sottopostale. è chiamata, in definitiva a verificare che il giudice di merito abbia tenuto conto dei parametri logico-giuridici che vuole il codice di procedura penale applicati ai fini dell’emanazione di una sentenza: si dice infatti che la Corte di Cassazione giudica sulle legittimità dei provvedimenti emanati dai giudici precedenti cassandoli o meno ( di qui il termine Cassazione); la Corte è divisa in sezioni; quelle penali sono sei, composte da cinque giudici ciascuna ed una di fresca istituzione la Settima che giudica solo sull’ammissibilità dei ricorsi avanzati dalle parti processuali.

Altro principio importantissimo, fissato dalla nostra Costituzione, è quello secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 Cost.).

Che cosa si intende con il termine “naturale”?

Il principio del giudice naturale fissato per legge ha moltissimo in comune con il divieto di istituzione di giudici straordinari, di cui abbiamo sopra detto.

Infatti, la carta Costituzionale vuole fissare quel principio secondo cui un cittadino, che a causa di una sua condotta inquadrabile in un supposto illecito di natura civile, amministrativa, o penale ( in quest’ultimo caso l’illecito si definisce reato), rischia di essere sottoposto a procedimenti giudiziari consequenziali, deve sapere quale tribunale giudicherà il suo caso, ma, soprattutto, che non può essere distolto in alcun modo da questo giudice precostituito (ed essere, per esempio, “assegnato” ad un giudice straordinario, sempre secondo l’esempio che si faceva prima, o, peggio, sceglierselo da sé).

E’ parso, dunque, al legislatore molto importante stabilire in anticipo le competenze fra i vari giudici, in maniera che chiunque abbia la certezza di essere giudicato da un tribunale precostituito.

Le competenze fra i giudici si distribuiscono secondo vari criteri.

Innanzitutto, per competenza funzionale, cioè per materia: ad ogni giudice vengono assegnati compiti attinenti alle proprie funzioni; vale a dire che se qualcuno commette un tentato omicidio non potrà mai essere giudicato da un giudice di pace, ma il processo si svolgerà davanti al Tribunale collegiale ( art. 6 c.p.p.).

Vi è poi la competenza territoriale: a seconda, appunto, del luogo dove un fatto è avvenuto, o è stato commesso, giudicherà il tribunale avente giurisdizione in quel luogo (articoli 8 e seguenti c.p.p.).

Il giudice naturale precostituito è un principio sempre valido, se ci si riferisce al giudice nel modo che abbiamo indicato prima, cioè come organo giudicante, quindi impersonale; le cose cambiano, invece, se intendiamo il giudice come persona fisica, sia facente parte di un collegio, che singolo giudicante.

Infatti, in questo caso, vi potrebbero essere dei motivi per i quali il cittadino può, ed anzi deve, essere distolto dal giudice che andrà a giudicare sul suo caso.

Si tratta di casi di incompatibilità, previsti dalla legge: gli articoli 34 e 35 c.p.p. che indicano, infatti, i casi nei quali un giudice non può partecipare al giudizio, nei confronti di una determinata persona. Il primo dei due artt. elenca tutti i casi nei quali un giudice ha preso parte ad altri gradi del giudizio, sia con funzioni giudicanti, come ad esempio in gradi precedenti, che con funzioni di G.I.P.; oppure con funzioni di pubblico ministero, o di difensore, ma anche di procuratore speciale, curatore consulente, ecc. Il motivo di una norma simile è evidente: si vuole ad ogni costo evitare che il giudice, nella sua attività, possa essere viziato da un qualsiasi pregiudizio, nei confronti della persona che deve giudicare, per averla “conosciuta” precedentemente.

Stesso significato ha la norma dell’articolo 35, che vieta la partecipazione al giudizio, anche in gradi e con funzioni diverse, di giudici che siano tra loro coniugi, parenti o affini; questo per impedire che da parte di un giudice non vengano valutati correttamente, ed in maniera imparziale, gli atti compiuti da un collega che sia a lui legato da vincoli diversi da quelli professionali.

La legge prevede poi altri casi nei quali il giudice è obbligato ad astenersi dal giudizio; l’articolo 36 c.p.p. elenca una serie di condizioni – come ad esempio il fatto che il giudice abbia un qualche interesse nel procedimento, o sia tutore, curatore, o datore di lavoro di una delle parti, se egli od un suo prossimo congiunto abbia manifestato inimicizia nei confronti di una delle parti, se qualcuno dei suoi prossimi congiunti è parte offesa o danneggiata dal reato, ecc.- all’incorrere delle quali il giudice è obbligato a dimettersi dall’ufficio.

Se il giudice non rispetta questo obbligo, la legge (articolo 37 e seguenti c.p.p.) fornisce alle parti che si ritengono danneggiate da una situazione di incompatibilità, lo strumento delle ricusazione, attraverso la quale chiedere che il giudice incompatibile, o presunto tale, sia “allontanato” dal giudizio, e non possa emettere sentenza.

Vi sono, poi, i casi di rimessione del processo, da ultimo modificati dalla famosa Legge Cirami al cui commento presente in un apposito lavoro di questa Sezione ( La Legge Cirami ) vi rimandiamo.

Concludiamo descrivendo i vari tipi di provvedimenti con i quali i giudici ” parlano”:

  • La Sentenza, che definisce il rapporto processuale in relazione al grado in cui si trova quest’ultimo, essa è impugnabile;

  • L’Ordinanza, che risolve questioni incidentali o singoli punti del processo, ma non defisse il rapporto processuale, essa è revocabile;

  • Il Decreto, che stabilisce la definitività di una fase processuale e l’inizio di un’altra , come il decreto che dispone il giudizio, per esempio,, esso non è revocabile di norma;

  • Provvedimenti cosiddetti Innominati, ossia quegli atti del giudice privi di una specifica denominazione identificabili solo in relazione alla loro funzione ( come ad es. gli avvisi, gli inviti, le disposizioni ecc. ecc.).

Francesco Chiaia ( avvocato penalista )