Un lettore ci chiede se l?amministratore pu? ordinare l?esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione senza la preventiva approvazione da parte dell?assemblea dei condomini.
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L’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, ai sensi dell’art.1135 codice civile, richiede la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei condomini.
Tuttavia, lo stesso art.1135 prevede che l’amministratore può far eseguire lavori di straordinaria amministrazione senza autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, quando si tratti di lavori di carattere urgente, però deve riferirne alla prima assemblea.
Nel caso propostoci, inoltre, l’amministratore deve intervenire perché si tratta di lavori necessari per rimuovere il pericolo di rovina di parti comuni dell’edificio, che si è già manifestato, e per i quali l’art.677 codice penale impone all’amministratore l’obbligo di attivarsi.
Per ulteriori informazioni potete consultare l’articolo “Crollo dell’edificio e responsabilità dell’amministratore”- Settore legale- oppure scrivere all’autore.
Erminia Acri- Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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