Posted on

Su richiesta di un lettore vi illustriamo la soluzione offerta dal nostro ordinamento ad uno dei pi? spinosi problemi che insorgono nella separazione dei coniugi.


Il Codice Civile prevede che, al momento della separazione dei coniugi, l’abitazione della casa ove si è svolta la vita della famiglia spetti di preferenza, e se possibile, al genitore al quale vengono affidati i figli.

Poche volte l’assegnazione della casa coniugale viene disposta come vantaggio economico a favore di uno dei coniugi, in quanto lo scopo principale perseguito dal Legislatore, come precisato dai giudici, è rappresentato dalla conservazione per i figli dell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini nelle quali si esprime e si articola la vita familiare.

Peraltro, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi comprende, in funzione della tutela dei figli minori, non solo l’immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, esclusi i beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari del coniuge privato del godimento della casa.

Non si considerano, invece, case familiari quelle site nelle località di villeggiatura o quelle usate per soggiorni temporanei e legati ad esigenze stagionali, per mancanza della ‘permanenza’ che corrisponde alle esigenze dell’abitazione.

(Per maggiori spiegazioni si rinvia all’articolo “A chi tocca la casa familiare?” -settore legale-).

Erminia Acri-Avvocato