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Questo articolo cerca di rispondere al seguente interrogativo: i medici nel prescrivere il farmaco informarono i pazienti degli effetti collaterali indicati nel foglietto illustrativo? Senza entrare nel merito di vicende di esclusiva competenza della magistratura, si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza del “consenso informato” nel rapporto tra medici e pazienti, al fine di conoscere i doveri degli uni e i diritti degli altri.


IL “CONSENSO INFORMATO”

Per analizzare a fondo l’argomento relativo al “consenso informato”, è necessario partire da due articoli della Costituzione Italiana: 13 e 32 secondo comma.

Il primo garantisce l’inviolabilità della libertà personale anche con riferimento alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, il secondo stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario (sia terapeutico che chirurgico) se non per disposizione di legge e che, comunque, non possono essere violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Pertanto, i trattamenti sanitari, a meno che non siano obbligatori per legge o non ricorrano gli estremi dello stato di necessità o, ancora, il paziente non possa per le sue condizioni prestare il proprio consenso, sono di norma volontari. Ne consegue che :

  • il paziente è titolare del diritto ad autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari e pertanto, ove sia capace di intendere e di volere, il suo consenso non può essere sostituito da quello dei familiari (escluso il caso del minore, in cui il consenso è prestato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale).
  • La prestazione del consenso e la validità dello stesso da parte del paziente, presuppone una specifica informazione, proveniente dal sanitario cui è richiesta la prestazione professionale.
  • Il professionista ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento terapeutico, sulla portata ed estensione dei suoi risultati, sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sulla scelta tra diverse modalità operative, sui rischi specifici prevedibili (anche ridotti). Inoltre, in caso di intervento chirurgico, il paziente deve essere informato dei diversi metodi anestesiologici utilizzabili, delle loro modalità di esecuzione, del loro grado di rischio, dell’eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie, dei rischi prevedibili in sede post-operatoria, necessità quest’ultima da ritenersi particolarmente pregnante nel campo della chirurgia estetica, ove è richiesta la sussistenza di concrete possibilità per il paziente, di conseguire un effettivo miglioramento dell’aspetto fisico.

L’omissione di tale dovere di informazione da parte del sanitario genera in capo allo stesso, nel caso di verificazione dell’evento dannoso, una duplice forma di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale (o da fatto illecito).

Infatti, tra medico e paziente si instaura un vero e proprio rapporto di natura giuridica, che trova fondamento nel contratto di prestazione d’opera, disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Dall’omessa informazione deriva, pertanto, per il professionista una responsabilità che trae origine dal rapporto contrattuale che lo lega al paziente.

Da ciò consegue che l’obbligo di informazione del medico attiene alla fase precedente la stipulazione del contratto e rientra nell’obbligo del comportamento secondo buona fede, imposto dall’articolo 1337 del codice civile alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Inoltre, l’informazione ha rilevanza anche ai fini dell’individuazione e determinazione dell’oggetto del contratto. Sussiste, quindi, la responsabilità del medico per danni derivanti dall’intervento effettuato in difetto di informazione e, conseguentemente di consenso consapevole del paziente.


Ma la condotta del sanitario, in caso di danni, è rilevante anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito (art.2043 codice civile). Tale responsabilità deriva dalla violazione in concreto commessa da un soggetto nei riguardi di un altro. Un qualunque fatto doloso (intenzionale) o colposo ( non intenzionale e quindi per negligenza, imperizia, imprudenza) commesso da un soggetto, da cui derivi un danno ingiusto per un altro soggetto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.

Questi, in sintesi i profili giuridico – civilistici del rapporto medico – paziente.

Tale rapporto, però, in riferimento al “consenso informato” può presentare risvolti di natura penale qualora il chirurgo effettui un intervento senza il consenso espresso del paziente, in assenza di una situazione di pericolo grave ed attuale per la vita e la salute dell’assistito.

In tal caso, il trattamento medico eseguito senza il previo consenso del paziente configura il reato di lesioni volontarie (artt. 582 e 583 codice penale).

A cura dell’avvocato Maria Cipparrone