“Buongiorno, se il coniuge è divorziato ed è titolare di assegno di divorzio, gli spetta comunque la pensione di reversibilità, anche se l’ex coniuge si era sposato nuovamente?”
Ai sensi dell’articolo 9 della legge n.898/70, “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”. Inoltre, l’articolo 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, prevede che il coniuge divorziato per ottenere la pensione di reversibilità deve essere già titolare dell’assegno divorzile attribuitogli dal Tribunale con sentenza.
Pertanto, le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità si verificano quando da parte del competente Tribunale sia stato riconosciuto l’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970. Conseguentemente, alla domanda diretta ad ottenere il trattamento pensionistico deve essere allegata la sentenza da cui risulti l’effettiva titolarità dell’assegno divorzile.
In caso di concorrenza del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, con il coniuge superstite, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato spetta al Tribunale, sicchè l’ente previdenziale provvede alla ripartizione della pensione sulla base di quanto attribuito dal Tribunale all’uno e all’altro coniuge (art. 9 comma 3 L 898/1970: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.”)
Secondo prevalente indirizzo della giurisprudenza, “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell’entità dell’assegno divorzile…….va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale. Infatti la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio – cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (v. sentenze Corte di Cassazione n. 5268/2020 e n. 21997/2024)
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/