Per i lettori della rubrica “Spazio Consumatori”, questa settimana si è scelto un argomento non solo molto interessante ma anche di larga diffusione nella pratica. L’attenzione, infatti, è centrata sul contratto di credito al consumo, meglio conosciuto come richiesta di finanziamento da parte del consumatore ad una banca o ad una società finanziaria per l’acquisto di un bene o di un servizio. Forse, un pò tutti abbiamo fatto questa esperienza, pertanto, acquisire dati o aggiungerne dei nuovi non può che risultare vantaggioso.
Il contratto di credito al consumo è disciplinato dall’art. 121 del D. Lgs 385/93, o anche Testo Unico delle leggi in matera bancaria e creditizia.
Tale particolare tipo di contratto si concretizza in una concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (definizione di consumatore). E’ evidente che si tratti di un’operazione di prestito attraverso la quale il consumatore ottiene dei finanziamenti rateali finalizzati all’acquisto di beni o servizi o per prestiti personali. I finanziamenti sono di importo determinato e con un piano di rimborso definito, che si esplica mediante rate concordate al momento della sottoscrizione del contratto, se il tasso d’interesse pattuito è fisso.
L’altra forma di credito al consumo è costituita dal credito rotativo (revolving credit) in cui il consumatore usufruisce del finanziamento mediante una somma, a sua disposizione, che potrà utilizzare con una carta di credito presso negozi convenzionati oppure rivolgendosi direttamente alla banca o alla società finanziaria. In tal caso il piano di rimborso è libero, con la previsione di una rata minima mensile.
Il credito al consumo può essere concesso:
- dalle banche;
- dagli intermediari finanziari, iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del T.U.;
- dai commercianti solo nella forma della dilazione del pagamento del prezzo.
Il contratto relativo deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, presso lo sportello della banca o della società finanziaria che concede il prestito, o presso il punto vendita cui ci si rivolge per l’acquisto, consegnando in tutti i casi una copia al consumatore.
Per calcolare quanto costerà il finanziamento è necessario individuare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che indica il costo totale del credito a carico del consumatore. Il criterio per il calcolo è stabilito dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio). Da dal TAEG va distinto il TAN (tasso interesse annuo nominale). I tassi applicati ed ogni altra condizione economica da parte di chi eroga il finanziamento devono essere obbligatoriamente pubblicizzati mediante avvisi affissi sulle pareti dei locali di loro pertinenza o con volantini a disposizione dei consumatori.
Il consumatore deve accertare che nel contratto siano indicati chiaramente i seguenti elementi:
- il nome della banca o della società finanziaria che eroga il prestito (in quest’ultimo caso accertandosi che sia autorizzata);
- i dati del consumatore;
- l’ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, l’importo e la scadenza delle rate di rimborso;
- TAN E TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- gli eventuali oneri a carico del consumatore esclusi dal calcolo del TAEG;
- le modalità di recesso dal contratto.
Se il contratto è firmato contestualmente dalle parti i suoi effetti sono immediati nei loro confronti. Nel caso in cui il consumatore sottoscrive una “proposta di finanziamento”, questa deve essere accettata da chi eroga il prestito e solo allora il contratto è vincolante. Prima dell’accettazione, il consumatore può esercitare, entro un termine stabilito, senza alcuna penalità a suo carico, il diritto di recesso dalla proposta. Inoltre, è riconosciuta allo stesso la facoltà di adempiere in via anticipata, versando il capitale residuo e gli interessi fin ad allora maturati ed usufruendo, per legge, di un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.