“Ho un appartamento in un edificio nel quale i proprietari dell’ultimo piano – che è sopra il mio – stanno facendo lavori di sopraelevazione, danneggiando i miei soffitti. Io ho chiesto i danni ai miei vicini ma loro mi hanno detto che la colpa è della ditta che sta eseguendo i lavori, in appalto. A chi devo rivolgermi?”
Quando si tratta di lavori eseguiti con contratto di appalto, di regola, è la ditta appaltatrice che risponde dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione dell’opera, stante l’autonomia con cui l’appaltatore svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera.
Una corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di violazione di regole di cautela in base alla norma di cui all’art 2043 codice civile, oppure in caso di ascrivibilità dell’evento al committente stesso, per avere, quest’ultimo, affidato l’opera a ditta inidonea perchè priva delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, oppure quando l’appaltatore, in base agli accordi, si sia limitato ad eseguire le istruzioni fornite dal committente.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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