“Quali sono le fasce orarie in cui un pubblico dipendente, in malattia, deve stare necessariamente a casa? B.V.”
Le fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono state determinate, ultimamente, con il Decreto n.206 del 18/12/2009, che fissa i nuovi orari in cui il lavoratore deve essere reperibile per l’effettuazione delle visite mediche di controllo.
Tale decreto -art.1- prevede: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.”
Non sono tenuti al rispetto delle fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza dipende da:
-patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
-infortuni sul lavoro;
-malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
-stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta.
Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo, i dipendenti nei cui confronti e’ stata gia’ effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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