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“Può essere licenziata nel periodo di prova una lavoratrice in gravidanza? Grazie. L.P.”

Secondo la disposizione dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tuttavia, Il divieto di licenziamento non opera nei casi di colpa grave della lavoratrice, di cessazione dell’attività dell’azienda cui la stessa é addetta, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.


Il licenziamento è consentito anche in caso di esito negativo del periodo di prova, trattandosi di recesso nella fase di sperimentazione diretta a verificare le attitudini professionali del lavoratore in relazione alle mansioni che è chiamato a svolgere e al contesto aziendale nel quale deve operare; però, come precisato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 27/05/1996, il datore di lavoro, ove sia a conoscenza dello stato di gravidanza, deve espressamente comunicare i motivi del giudizio negativo sulla lavoratrice, affinché quest’ultima possa verificare se si tratta di un recesso giustificato o pretestuoso ed eventualmente possa tutelarsi giudizialmente di fronte ad un comportamento discriminatorio ed illecito del datore di lavoro.

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