“Gentile Dott.ssa, sono un Comandante della Marina Militare, regolarmente sposato, ed ho avuto un figlio da una relazione extra-coniugale.
Dopo un riconoscimento giudiziale ed un successivo ricorso da parte mia per ottenere i miei diritti (ricorso ex art. 317 e segg.), mio figlio è affidato ai Servizi Sociali del Comune di residenza, come da Provvedimento provvisorio in allegato.
La mamma non segue affatto le indicazioni dei Servizi affidatari e sottrae mio figlio all’iter d’inserimento.
Alle mie proteste i SS replicano che loro non hanno i mezzi per farci nulla se non problematizzare la cosa al tribunale dei minori, cosa che per ora, dopo 10 mesi di situazione paralizzata, non hanno ancora fatto, nonostante le sollecitazioni del tribunale medesimo.
Mi domando:
– in quanto affidatari di mio figlio, quali diritti/doveri hanno queste persone?
– sono io, nonostante questo atteggiamento oppositorio della madre, il suo essere solamente collocataria ed il suo andare contro l’interesse del minore, obbligato a passarLe ancora il mantenimento? Cordiali saluti. C.F.”.
Ai Servizi Sociali è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza, protezione e tutela dei minore, con l’obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale per i Minorenni, secondo le prescrizioni del decreto adottato da quest’ultimo.
Quanto all’esecuzione dei provvedimenti, è lo stesso Tribunale per i Minorenni che detta le modalità operative di attuazione della decisione (decreto o sentenza), che è sempre modificabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c..
Inoltre, in caso di inosservanza delle condizioni stabilite dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni, è possibile chiedere l’intervento del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c., che al predetto giudice attribuisce la vigilanza “sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni”.
In ordine all’obbligo di mantenimento, nulla incide il comportamento inadempiente della madre trattandosi di adempimento di statuizioni economiche conseguenti a provvedimenti adottati ex art. 317 bis c.c. in favore del figlio minore.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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