Le “vendite porta a porta” e la tutela del consumatore nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Nei contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, ed in particolare, nelle cd. vendite “porta a porta”, il consumatore ha bisogno di una tutela rafforzata, tenuto conto del fatto che si trova, il più delle volte, in situazioni in cui non sceglie intenzionalmente di fare acquisti.
Per i tipi di contratti sopra menzionati, s’intendono quelli intercorsi tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o prestazioni di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
- durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore o sul posto di lavoro del consumatore o nei locali, nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
- durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
- in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
- per corrispondenza o comunque in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.
L’operatore commerciale è la persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale o professionale. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale.
Nelle vendite “porta a porta”, pur non potendosi ravvisare un vero e proprio dolo da parte del venditore, è tuttavia, pienamente configurabile l’intento di quest’ultimo di far apparire all’acquirente come indispensabile il prodotto oggetto della vendita.
Il legislatore nazionale si è dimostrato insensibile a tale problematica, disattendendo per anni la direttiva CE 85/577 che imponeva particolari cautele a tutela del consumatore nelle vendite negoziate fuori dei locali commerciali, cosicché solo con il d.leg. 50/92 l’ordinamento italiano si è adeguato alla disciplina comunitaria, dettando disposizioni a tutela del consumatore nei contratti a distanza, e dunque anche nelle vendite porta a porta.
Il D.leg. 50/92, tuttavia, fornisce al consumatore come strumento di tutela nelle vendite fuori dei locali commerciali, quasi esclusivamente il diritto di recesso.
Il venditore ha, secondo il citato decreto del ‘92, l’obbligo di informare per iscritto il consumatore circa l’esistenza e le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto di vendita.
Tale strumento di tutela è, in realtà, un palliativo per il consumatore che ha ristrettissimi termini per azionarlo; l’acquirente può, infatti, ai sensi dell’art 6 del decreto 50/ 92, esercitare tale diritto unicamente entro 7 giorni dalla sottoscrizione della nota d’ordine o, in mancanza, dalla ricezione dell’informativa scritta, cui il venditore è obbligato per legge; nondimeno, se il consumatore non ha avuto contezza del bene acquistato all’atto dell’ordine e, ad esempio, ha potuto ammirare il suo acquisto solo in cataloghi (cd dèpliants), i 7 giorni per l’esercizio del recesso decorrono dal momento della consegna del bene. Condizione essenziale per l’esercizio di tale diritto è la sostanziale integrità della merce da restituire ed il possesso del documento di acquisto originale ( numero e data della fattura o dello scontrino e del codice cliente). Il diritto de quo è esercitabile, attraverso l’invio all’indirizzo dell’operatore, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, per i contratti riguardanti le prestazioni di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti di prestazioni che siano già state eseguite.
Relativamente al termine di 7 giorni per recedere, lo stesso risulta esiguo, soprattutto se rapportato alla fiducia di chi, attirato dalla persuasione del venditore che bussa alla porta di casa, si lancia in un acquisto non del tutto preventivato e forse, neppure, davvero indispensabile. Tale termine è prolungato fino a sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, nell’ipotesi in cui l’operatore commerciale, contravvenendo alla più volte citata disciplina del 92, non fornisca al consumatore adeguate informazioni scritte circa le modalità di esercizio del diritto di recesso stesso. La normativa del ’92, in caso di controversie, attribuisce al Giudice di stabilire il merito della congruità dell’informativa fornita dal venditore. Inoltre, la sanzione prevista per l’ipotesi della violazione di tale obbligo di informazione (cioè un termine lungo per esercitare lo Ius Poenitendi, cioè il diritto di recesso ) costituisce un monito per l’operatore commerciale, che può comunque contare sull’inerzia del consumatore, celere nell’acquisto (anche perché colto di sorpresa), ma lento nella reazione anche e soprattutto, perché male informato.
Vi è da dire che la giurisprudenza italiana che, a tutt’oggi, ha conosciuto poco contenzioso in materia di contratti dei consumatori, si sta sforzando di interpretare estensivamente la norma di cui all’art. 5 del suddetto decreto, riconoscendo il termine lungo per recedere al consumatore in tutte le ipotesi di “scarsa informazione sul diritto di recesso”, oltre che nei casi di omessa, incompleta o erronea informazione.
Infine, una parte dei commentatori ha voluto ravvisare nell’art 12 del decreto 50/92 che individua come competente a conoscere delle controversie dei consumatori di prodotti acquistati fuori dei locali commerciali, il Giudice Ordinario del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, un forte favor legis a protezione del consumatore.
Alla luce di quanto osservato finora, emerge, invero, palesemente, l’insufficienza, e, quindi l’incompletezza della tutela prevista per il consumatore dalla vigente legislazione relativamente ai contratti porta a porta.
Forse un termine più lungo per l’esercizio del diritto di recesso, oltre che sanzioni effettivamente vigenti e, pertanto, concretamente applicate agli operatori commerciali costituirebbero maggiori garanzie per lo sprovveduto acquirente.
Sarebbe, pertanto, auspicabile una maggiore attenzione del consumatore negli acquisti di prodotti effettuati fuori dei locali commerciali, ed un rapido, efficiente e definitivo intervento del legislatore, in grado di incentivare il contraente debole, consapevole, quindi di essere sostenuto e adeguatamente protetto.
di dott. Maria Valentina Ricca