“Da circa un anno e mezzo nel palazzo dove abito uno dei proprietari lascia circolare il proprio cane negli spazi comuni, privo di museruola e guinzaglio, determinando una situazione di pericolo per persone e cose. Può farlo?Grazie. P.L.”
Ciascun condomino ha il diritto di usare e godere delle cose di proprietà comune con il limite di rispettarne la destinazione, di non alterare la stabilità ed il decoro architettonico dell’edificio e di non ledere il pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini (art. 1102, 1139 cod. civ.).
Quindi, usare gli spazi comuni di un edificio in condominio per farvi circolare il proprio cane senza cautele può costituire una limitazione del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, ove la mancata adozione di tali cautele non consenta loro di usare e godere liberamente degli spazi comuni, come affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi (Corte di Cassazione, sentenza n.14353/200).
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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