Il turismo, quale fenomeno sociale, culturale ed economico, ha interessato il legislatore italiano sia sotto il profilo pubblicistico che sotto quello privatistico.
Quanto alla disciplina diretta a regolamentare i rapporti privatistici tra gli operatori turistici ed i loro clienti, il quadro normativo di riferimento è oggi costituito principalmente dalla L. 27 dicembre 1977 n.1084 di ratifica della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, e dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n.111 di attuazione della Direttiva n.90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”.
Molteplici sono le problematiche sollevate dal coordinamento dei due testi legislativi, tra le quali assume rilevante interesse la configurazione e qualificazione dei diversi tipi contrattuali che possono evincersi da tali fonti e che sono:
- il contratto di organizzazione di viaggio,
- il contratto di intermediazione di viaggio,
- il cd. contratto di vendita di pacchetti turistici.
Alla problematica concernente la tipicità o atipicità di tali fattispecie negoziali si affianca quella relativa alla disciplina integrativa ad esse applicabile per quanto non espressamente stabilito dalla normativa di riferimento ed alla loro riconduzione ai contratti nominati od innominati.
La natura tipica o atipica del contratto di viaggio è ancora dibattuta. La dottrina prevalente è nel senso della natura di contratto tipico, con l’ovvia conseguenza che è possibile integrarne la disciplina richiamando le norme generali sul contratto contenute nel codice civile.
Le fattispecie negoziali disciplinate dalla CCV sono il contratto di organizzazione di viaggio ed il contratto di intermediazione di viaggio, aventi funzioni diverse perché diretti a soddisfare interessi diversi, e corrispondenti ai due settori del turismo di massa, quello produttivo e quello distributivo.
La distinzione tra organizzazione ed intermediazione dipende, da un lato, dall’assunzione dell’impegno in nome proprio od in nome altrui, dall’altro, dalla presenza o assenza della combinazione di una pluralità di servizi offerti ad un prezzo globale.
In ogni caso, in base alla normativa internazionale, l’operatore turistico, sia che agisca come organizzatore ovvero come intermediario, è sempre tenuto a tutelare i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in questo campo.
Con il contratto di organizzazione di viaggio l’organizzatore si impegna a suo nome a procurare al viaggiatore, per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca, quali ad esempio il vitto, le visite guidate, gli spettacoli di intrattenimento.
Il viaggio c.d. “tutto compreso”.
Il viaggio tutto compreso è prodotto specifico caratterizzato dal coordinamento di una pluralità di prestazioni, ben diverso, quindi, dalla somma delle singole attività.
Il contratto di viaggio si compone di due prestazioni, una di carattere ideativo, l’altra di carattere attuativo.
Parte autorevole della dottrina ritiene che nel caso in esame ricorrerebbe un’ipotesi di locatio operis o appalto di servizi, poiché l’organizzatore si obbligherebbe a fornire un risultato consistente nella creazione di un viaggio tutto compreso, assumendone la gestione a proprio rischio e con propri mezzi.
Altri sostengono che si tratterebbe di un contratto misto, comprendente prestazioni tipiche dell’appalto e prestazioni tipiche di altre fattispecie contrattuali (trasporto, albergo, ecc.).
Una diffusa opinione, infine, propende ad inquadrare il contratto di organizzazione di viaggio nello schema del mandato.
Anche in giurisprudenza non è ancora unanime l’inquadramento giuridico del contratto, ora qualificato come appalto di servizi, ora ricondotto nell’ambito del mandato, cui potrebbe collegarsi altresì un’obbligazione di garanzia ex art. 1382 cod. civ..
Il contratto di intermediazione di viaggio si caratterizza in quanto il travel agent si obbliga a procurare al viaggiatore per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi, con esclusione delle semplici operazioni interline o simili tra vettori.
L’art. 17 della CCV stabilisce, inoltre, che qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore stesso, con la conseguenza che il rapporto giuridico che si costituisce direttamente tra questi ultimi soggetti dovrà inquadrarsi in quello proprio del servizio prestato.
L’opinione che prevale in dottrina riconduce il negozio di intermediazione allo schema tipico del mandato, in quanto l’intermediario si obbliga a concludere negozi giuridici nell’interesse del cliente contro il pagamento di un corrispettivo, rappresentato dalla differenza tra il prezzo pattuito con il turista e quello corrisposto al fornitore del servizio.
Pertanto, ad integrazione della disciplina internazionale si dovrebbe richiamare, in tema di obblighi e responsabilità delle parti, la disciplina propria del mandato.
In giurisprudenza, la qualificazione del contratto di intermediazione di viaggio come mandato, ed in particolare come mandato con rappresentanza, conferito dal turista all’agenzia di viaggi per la conclusione di uno o più contratti attinenti a singoli servizi ovvero di un contratto di organizzazione di viaggio, corrisponde ad un’opinione largamente diffusa.
La disciplina comunitaria ha introdotto la figura della vendita od offerta di vendita ad un prezzo forfettario del cd. pacchetto turistico, da intendersi quale prefissata combinazione di almeno due tra gli elementi del trasporto, alloggio o altro servizio turistico – purché non accessorio, e che costituisca parte significativa del pacchetto turistico – di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.
L’organizzatore di viaggio è definito dalla normativa comunitaria come colui che realizza la combinazione degli elementi di cui sopra, obbligandosi in nome proprio a procurare pacchetti turistici, vendendoli direttamente o tramite un intermediario. Quest’ultimo è, sempre in base alla disciplina comunitaria, colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfettario.
Le due figure dell’organizzatore come disciplinate dalla normativa internazionale e da quella comunitaria si ritiene siano sostanzialmente coincidenti, poiché per entrambe le fattispecie la prestazione dedotta in contratto è caratterizzata dalla combinazione di una pluralità di servizi, cosicché in sede di qualificazione giuridica si ripropone l’alternativa tra il richiamo alla figura della locatio operis e l’inquadramento nello schema del mandato.
Una differenza tra le due fattispecie può, tuttavia, individuarsi nel contenuto dei rispettivi regolamenti contrattuali, laddove nel contratto di viaggio regolato dalla direttiva comunitaria non è necessaria la previsione del servizio di trasporto, che, invece, costituisce elemento essenziale per il contratto di viaggio disciplinato dalla CCV.
Diversamente, le figure dell’intermediario e del venditore, come disciplinate rispettivamente dalla CCV e dalla direttiva comunitaria, non coincidono.
In base a quest’ultima normativa, infatti, il venditore è colui che si obbliga a procurare solo pacchetti turistici, mentre l’intermediario di cui alla CCV può obbligarsi a procurare sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio od un soggiorno qualsiasi.
Sotto un profilo strettamente economico, le attività dell’intermediario e del venditore, almeno in parte, coincidono e possono essere ricondotte all’attività di intermediazione, con la conseguenza che anche per il venditore di pacchetti turistici è riproponibile il tradizionale inquadramento giuridico nell’ambito del contratto di mandato, benché in passato non è mancata in giurisprudenza una certa propensione a ricondurre il contratto di viaggio organizzato nell’ambito della compravendita.La responsabilità dell’operatore turistico.
Alla diversa struttura dei contratti di organizzazione e di intermediazione di viaggio, come disciplinati dalla CCV, corrisponde un distinto regime di responsabilità in capo ai soggetti agenti, rispetto al quale la normativa comunitaria si ritiene sia sostanzialmente conforme.
Esiste, tuttavia, un insieme di disposizioni comuni all’organizzatore ed all’intermediario, applicabile anche in tema di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, che prevede limiti di responsabilità espressi in franchi oro, che non operano, però, qualora il viaggiatore provi che l’inadempimento derivi da dolo o colpa grave dell’operatore turistico.
Comune, inoltre, alle fattispecie negoziali di cui alle due fonti normative è la previsione della nullità, in tema di responsabilità e limiti di risarcimento, di qualsiasi stipulazione che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni (…) in senso sfavorevole al viaggiatore.
Una differenza rilevante tra la disciplina internazionale e quella comunitaria consiste, invece, nella previsione di un diverso termine prescrizionale delle azioni di risarcimento esperibili dal viaggiatore: in base alla CCV, le azioni di risarcimento per i danni all’integrità fisica e psichica del viaggiatore si prescrivono in due anni, quelle fondate su lesioni diverse in un anno, con decorrenza in entrambi casi dal giorno previsto per il termine del viaggio; in base alla direttiva comunitaria, invece, le azioni di risarcimento del danno alla persona si prescrivono in tre anni e quelle per danni diversi in un anno, con decorrenza in entrambi i casi dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
L’organizzatore di viaggio risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a causa dell’inadempimento parziale o totale degli obblighi di organizzazione, salvo che non provi di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia, nonché degli atti ed omissioni dei suoi impiegati ed agenti, qualora questi agiscano nell’esercizio delle loro funzioni.
Pertanto, il tour operator risponde per l’inadempimento relativo non solo all’organizzazione del viaggio, quanto pure all’esecuzione dei singoli servizi, sia nel caso in cui sia egli stesso ad effettuarli sia nel caso in cui siano realizzati da terzi, a meno che, in quest’ultima ipotesi, qualora si tratti di danni cagionati in occasione e non in ragione della difettosa o mancata esecuzione, l’organizzatore provi di avere scelto con diligenza la persona a ciò preposta.
La giurisprudenza interpreta la distinzione tra danni causati in ragione ovvero in occasione dell’inadempimento nel senso che, nel primo caso, l’operatore risponde dei danni provocati al viaggiatore dalla mancata prestazione del servizio, nel secondo caso, invece, l’operatore risponde dei danni derivanti dalla sua difettosa esecuzione.
Dunque, obbligati al risarcimento in favore del turista sono l’organizzatore e colui che ha effettuato il servizio.
Non unanime in dottrina è la qualificazione come solidale dell’obbligazione di risarcimento nascente a seguito dell’inadempimento del fornitore del servizio, per il quale risponde anche l’organizzatore, in quanto esiste un indirizzo autorevole che ritiene che il tour operator vanti un diritto di surrogazione nelle ragioni creditorie del turista risarcito contro il terzo fornitore del servizio.
In ogni caso, l’organizzatore è tenuto ad informare il viaggiatore su chi espleterà i singoli servizi e ciò al fine di agevolare il turista nell’esercizio dell’azione diretta a lui riconosciuta dalla normativa internazionale.
L’intermediario risponde di qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi in considerazione dei doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente, nonché degli atti e delle omissioni dei suoi agenti o ausiliari posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni; egli, tuttavia, non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto, poiché, in questo caso, l’inadempimento è imputabile o all’organizzatore o ai singoli prestatori dei servizi disaggregati, a meno che il turista non provi che l’agenzia di viaggi abbia omesso le cautele necessarie nella scelta di detti soggetti.
Qualora, tuttavia, egli ometta di portare a conoscenza del viaggiatore le informazioni relative alla sua qualifica di intermediario, risponderà degli eventuali inadempimenti in base alla disciplina relativa alla responsabilità dell’organizzatore, al quale sarà equiparato.
Per quanto attiene, in particolare, alla responsabilità dell’operatore turistico per violazione degli obblighi di informazione, la prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’intermediario sia tenuto ad avvisare il cliente di tutte le circostanze sopravvenute e di quelle che, conosciute per tempo, avrebbero giustificato una revoca del contratto.
La direttiva comunitaria, come recepita dal D.legisl. n.111/95, stabilisce che l’organizzatore di viaggi risponde in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso dall’impossibilità incolpevole della prestazione, ovvero dal fatto imprevedibile ed inevitabile del terzo o del turista, o, ancora, da caso fortuito o forza maggiore.
Secondo un’interpretazione sistematica della normativa comunitaria e di quella internazionale, si potrebbe concludere che l’organizzatore di viaggi è esente da responsabilità solo se dimostra che l’impossibilità della prestazione, assoluta, oggettiva ed insuperabile, è stata determinata da una causa a lui non imputabile secondo il metro di diligenza di un buon organizzatore.
Si precisa, però, che, diversamente da quanto previsto dalla CCV, la citata normativa ha abbandonato la distinzione dei danni causati in ragione ovvero in occasione dell’esecuzione di singoli servizi, in quanto ha stabilito che l’organizzatore, qualora si avvalga dell’attività di altri prestatori, è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, fatto salvo, naturalmente, il diritto di rivalersi nei loro confronti.
La medesima disposizione è prevista anche per il venditore-intermediario, precisando, però, che l’interpretazione corrente ed acclarata della dottrina e della giurisprudenza, in considerazione dell’attività tipica svolta da detto soggetto, è nel senso che il venditore-intermediario non risponde per l’inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi prestati da terzi fornitori o dall’organizzatore stesso, bensì solo di quelle obbligazioni necessarie all’espletamento dell’incarico, le quali potrebbero anche essere effettuate da terzi.
La mancata previsione dell’azione di regresso a favore dell’intermediario conferma detto indirizzo interpretativo.
Sia l’organizzatore che il venditore-intermediario sono, infine, obbligati ad apprestare ogni tipo di soccorso al viaggiatore utile a consentirgli la prosecuzione del viaggio.