“Nella prossima riunione condominiale sarà esaminata la questione del’installazione di un impianto di videosorveglianza con telecamere sulle parti comuni dell’edificio, stanti i recenti furti, per garantire maggiore sicurezza a tutti i condomini. Non tutti, però, sono d’accordo. Quale maggioranza occorre raggiungere, in assemblea, per installare l’impianto. Distinti saluti. P.L.?”
Diventa sempre più frequente l’uso di impianti di videosorveglianza, anche da parte di soggetti privati, e, in particolare, nei condomini, con la finalità di garantire maggior sicurezza. In mancanza di una disciplina normativa specifica, i giudici che si sono occupati della questione si sono orientati nel senso di ritenere che l’assemblea condominiale non possa deliberare a maggioranza l’installazione di siffatti impianti, avendo essa poteri decisionali solo in merito alla gestione delle cose e dei servizi comuni.
Il Tribunale di Salerno, nell’ordinanza del 14.12.2010, ha asserito che “L’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante il fabbricato e degli androni delle scale deliberata dall’assemblea condominiale a fini di “tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo ovvero di finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro” esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare. L’installazione della videosorveglianza non appare infatti – di per sé – prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l’assemblea non è affatto titolare ex art. 28 d.lg. n. 196 del 2003.”
Pertanto, nel silenzio della legge, si ritiene necessario il consenso di tutti i condomini (si discute se anche dei conduttori) non potendo, l’assemblea, adottare una decisione che comprimerebbe il diritto alla riservatezza, sia pure per la maggiore sicurezza che ne deriverebbe all’edificio nel suo complesso.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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