“Buongiorno avvocato, avrei una domanda da porLe. Sono socia accomandante di una sas dove il socio accomandatario è mio marito. Mi chiedevo: rimanendo socia, posso essere anche dipendente? In attesa di una gentile risposta ringrazio anticipatamente. A. R.”
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: accomandanti e accomandatari. I soci accomandanti rispondono delle obbligazioni contratte dalla società solo per la quota conferita, però non possono compiere atti di amministrazione nè trattare o concludere affari in nome della società, se non in virtù di procura speciale per singoli affari.
I soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, e a loro spettano l’amministrazione e la rappresentanza della società.
Può essere instaurato un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il socio accomandante e la società. I problemi potrebbero sorgere solo in caso di controversia con il socio accomandatario, perché, essendo quest’ultimo anche il coniuge del socio interessato, per accertare la natura del rapporto di lavoro occorrerebbe ricostruire in maniera rigorosa il suo concreto atteggiarsi, al fine di superare la presunzione generale di gratuità delle prestazioni di lavoro rese tra persone legate da vincolo di parentela.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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