“Salve, io e mia moglie, separati, abbiamo un figlio di 14 anni, il quale vorrebbe iscriversi ad una scuola artistica all’estero. Io non sono d’accordo, contrariamente alla madre, con la quale ho forti discussioni. Poichè abbiamo l’affido condiviso, a chi spetta decidere? Grazie. T. G.”
L’affidamento condiviso, che costituisce la regola a seguito della Legge n.54/06, prevede che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Quindi, il Giudice è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità dell’affido condiviso.
Ciò comporta che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori separati, che devono continuare a condividere decisioni e spese per i figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, che decide nell’interesse del minore
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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