“Il costruttore del mio palazzo sta ultimando i lavori e ci ha informati che per legge le cassette della posta devono essere installate al fuori dell’androne. E’ vero o è solo una scusa? Grazie anticipatamente”.
La collocazione delle cassette postali è regolata dal DECRETO 9 aprile 2001 del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in particolare dalle seguenti norme:
Art. 45. Cassette. Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta’ particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46. Ubicazione. Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta’, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.
Art. 47. Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu’ edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Art. 48. Adeguamento delle cassette non conformi. I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente.
Pertanto, dovendo essere le cassette liberamente accessibili, si tende a sistemarle all’esterno, messe al riparo dalla pioggia e con una piccola tettoia superiore di protezione.
Le cassette possono essere allocate solo su area comune.
L’androne o andito non sarebbe idoneo ad allocare dette cassette, considerato che queste, ai sensi dell’art.46 Decreto 9/04/2001, devono essere posizionate al limite della proprietà, ovvero sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile. L’androne, per sua struttura non risponde a alcuno dei prescritti requisiti.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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