“Salve, mi scusi, vorrei un suo parere. Oggi mio padre è andato a fare una passeggiata in bici, “GRAZIE” alla strada piena di terra, pietre ecc ecc.., è caduto andando a sbattere violentemente contro un pilastro di un cancello con conseguente rottura di 9 coste e la contrazione del polmone. Pertanto ha subìto un intervento al polmone per fare fuoriuscire l’aria e il liquido!!! Vorrei sapere: di tutto ciò, il comune, è responsabile? Si possono chiedere i danni al comune? Aspetto sua risposta. Grazie. Cordiali saluti. A.L.”.
Il comune o altro ente proprietario di una strada è da ritenere responsabile per i danni subiti dagli utenti della via pubblica, secondo la giurisprudenza, non solo quando su quest’ultima vi sia una situazione di pericolo occulto, insidia o trabocchetto, non visibile e non prevedibile, ma anche quando il sinistro sia dipeso dal mancato intervento manutentivo sulla strada, (ad es. mancata rimozione di detriti, fango, ecc.).
L’esclusione della responsabilità dell’ente, quale custode del bene in base alla disciplina dell’articolo 2051 codice civile, è possibile solo quando la strada sia tale, per estensione e per caratteristiche, che risulti impossibile operare un effettivo controllo ed una vigilanza costante. Tuttavia, sotto quest’ultimo aspetto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’indagine deve essere svolta “non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato” (sentenza Cassazione n.21508/2011).
Pertanto, nel caso prospettato, sulla base della descrizione, si può affermare che può essere chiesto il risarcimento dei danni al comune (caduta a causa di mancata manutenzione della strada), previa verifica dei fatti.
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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