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Il codice penale riserva ai reati commessi a danno degli animali gli articoli 727, 544 bis, 544 ter, 544 quater e 544 quinquies. Tali reati sono procedibili d’ufficio, nel senso che, per la loro perseguibilità, non è necessaria la querela di parte,

L’art. 727 cp prevede il reato di abbandono di animali che è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000€.

L’art. 544 bis prevede il reato di uccisione di animale punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, l’art 544 ter il reato di maltrattamento punito con la reclusione da 3 a 18 mesi, l’art. 544 quater punisce chi organizza spettacoli in cui gli animali vengano sottoposti a sevizie con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000€, l’art. 544 quinquies punisce chi organizza combattimenti tra animali con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000€.

Sembrerebbe che sarebbe stato già calendarizzato a febbraio prossimo dalla Camera dei deputati, un testo di legge sottoscritto da esponenti di tutti i partiti politici per modificare alcuni degli articoli appena citati per inasprire le pene per chi fa del male agli animali in modo che gli eventuali autori vadano effettivamente in carcere.

Attualmente le pene previste per i reati appena citati sono inidonee a mandare in galera gli autori di questi crimini perché nel caso di incensurati si applicherebbe la sospensione condizionale della pena per 5 anni (prevista per pene fino ai 2 anni).

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