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Il reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall’art.544 ter cp e dall’art 727 2° com non consiste soltanto nel cagionare lesioni fisiche all’animale o sottoporlo a sevizie, ma si declina anche in vari modi, come per esempio non considerando i suoi bisogni etologici.

Uno di questi è l’isolamento sociale che si attua detenendo il cane h 24 in giardino o in un altro luogo, impedendogli qualsiasi contatto con persone o altri animali. Il cane è l’animale sociale per eccellenza ed ha bisogno del branco per sentirsi bene e per soddisfare i suoi bisogni etologici. Il branco può essere umano o composto da altri cani o misto.

Di questo avviso sono i giudici della Corte di Cassazione che con varie sentenze hanno ribadito tale concetto, si cita per tutte la sentenza n 537/2023 in base alla quale un proprietario è stato condannato a pagare una sanzione di 1000,00€ per il fatto di tenere il proprio cane in garage, secondo gli Ermellini l’ipotesi di reato di cui all’art. 727, secondo comma del cp non ricorre solo in situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione.

In conclusione, il reato di maltrattamento si realizza ogni qualvolta l’animale è sottoposto a gravi sofferenze, sia fisiche che psicologiche, come privarlo della luce, tenerlo tutto il giorno rinchiuso, terrorizzarlo con minacce continue, utilizzando, dunque, ogni mezzo coercitivo.   

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