Il 14 gennaio sono stati approvati il nuovo DPCM (qui l’intero testo), che prevede nuove misure di contenimento del contagio da coronavirus, in vigore a partire dal 16 gennaio fino al 5 marzo, nonché il D.L. n. 2/2021 (qui l’intero testo) con cui, tra l’altro, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021.
Di seguito le principali misure:
- È confermato l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, esclusi i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Non sussiste l’obbligo per chi fa attività sportiva, per i bambini di età inferiore a ai 6 anni, per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. E’, inoltre, “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- Sono state introdotte misure più rigorose per determinare la zona di colore delle regioni e province autonome: zona arancione con Rt uguale a 1, zona rossa con Rt a 1,25. E’ prevista una cosiddetta zona “bianca”, in cui si collocano le Regioni con un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti. In tale area non si applicano le misure restrittive stabilite per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con appositi DPCM.
- E’ confermato il coprifuoco in tutta Italia: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti (anche in auto) motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (da giustificare tramite autocertificazione). E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi.
- Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale e’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Come precisato da Palazzo Chigi, lo spostamento verso la seconda casa (per il solo nucleo familiare) sarà equiparato a quello consentito di rientro presso “abitazione, residenza o domicilio”. Vale sia per le case di proprietà che in affitto (purchè non si tratti di abitazione locata per breve tempo).
- Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, in zona gialla, ci si potrà spostare verso un’altra abitazione privata, nella stessa regione, una sola volta al giorno, in due persone, esclusi figli minori di 14 anni o persone disabili conviventi. Per le zone arancioni e rosse tali spostamenti saranno possibili solo all’interno dello stesso comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti, laddove, quando la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche, nonche’ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attivita’ di piscine e palestre, l’attivita’ sportiva di base e l’attivita’ motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite(ad esclusione delle zone rosse) nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita’ con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, con la prescrizione che e’ interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
- Restano chiusi cinema e teatri. I musei possono aprire, nelle zone gialle, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi.
- Nelle zone gialle, le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo e’ consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18:00 e fino alle 22:00 è consentito l’asporto di cibi e bevande solo per i ristoranti, mentre per i “bar e altri esercizi simili senza cucina” e “commercio al dettaglio di bevande” l’asporto è vietato dopo le ore 18. Sono sempre consentite le consegne a domicilio. Nelle zone rosse e arancioni sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering ma sono consentiti asporto e consegne a domicilio, con i limiti sopra precisati. Restano aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti.
- Nelle zone gialle e arancioni, i negozi sono aperti ma i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Aperti anche parrucchieri e centri estetici.
- Nelle zone rosse sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. I parrucchieri sono aperti, i centri estetici sono chiusi.
- A partire da lunedì 18 gennaio, riaprono con la didattica in presenza per un 50-75% le scuole secondarie superiori, nelle zone gialle e arancioni. Mentre resta la DAD per le scuole superiori in zona rossa. Resta la didattica in presenza per le scuole elementari e medie, ad eccezione delle zone rosse, ove la didattica in presenza è possibile solo fino alla prima media. Tuttavia, le Regioni possono adottare ordinanze più restrittive in base all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Dal 16 gennaio è in vigore questa suddivisione del territorio italiano in zone gialle, arancioni e rosse:
Area gialla: Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana;
Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Val d’Aosta e Veneto;
Area rossa: Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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