Il 18 dicembre è stato pubblicato in G. U. il testo del decreto legge anti-Covid (D. L. n.172/2020), deciso dal Governo per limitare gli spostamenti nel periodo natalizio e illustrato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
In particolare:
- è stato confermato il divieto di spostamento tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio (salvo esigenze di lavoro, salute e necessità). E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- è confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 (nonché dalle 22 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio), salvo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- l’intero Paese sarà soggetto alle regole della “zona rossa” nei giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2 e 3 gennaio; 5-6 gennaio 2021;
- Il Paese sarà in “zona arancione” negli altri giorni: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
Nei giorni con regime di “zona rossa”:
- sono vietati gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità (con autocertificazione);
- è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, dalle 5 alle 22, e nei limiti di due persone (oltre ai minori di 14 anni e alle persone con disabilità);
- restano chiusi bar e ristoranti. E’ invece consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario;
- restano chiusi i negozi, ad eccezione delle attività di vendita di beni alimentari e di prima necessità;
- restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e parafarmacie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri;
- resta consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, sia attività sportiva, in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.
Nei giorni con regime di “zona arancione”:
- sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro, salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità (con autocertificazione);
- sono consentiti gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- restano chiusi bar e ristoranti. E’ consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario;
- restano aperti i negozi.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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