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Aggiornato al 18 novembre 2020

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre, è stato firmato dal Presidente Conte il nuovo DPCM, in vigore dal  6 novembre fino a giovedì 3 dicembre (qui l’intero testo), con ulteriori restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus.

Il ministro della Salute, il 5 novembre, ha adottato l’ordinanza che individua tre aree (a seconda del livello di rischio) con chiusure differenziate: zona rossa, arancione, gialla. La zona rossa è quella ritenuta a rischio più alto, l’arancione è quella intermedia, la gialla quella meno a rischio. Con successive ordinanze del 10 e del 13 novembre sono state ampliate le zone rosse e arancioni.

Il DPCM prevede alcune misure valide per tutto il territorio nazionale (indipendentemente dalla zona di appartenenza), tra cui:

– coprifuoco in tutta Italia: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti (anche in auto) motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute (da giustificare tramite autocertificazione);

– eventuale chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

– un coefficiente di riempimento non superiore al 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (con esclusione del trasporto scolastico dedicato).

Le ulteriori restrizioni (differenziate per zone in base al grado di criticità) restano in vigore per almeno 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre. Trascorsi i primi 15 giorni, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici di ciascuna zona, può essere disposto il passaggio ad una classe di rischio inferiore – con allentamento delle limitazioni – oppure la conferma della classe attuale.

NELLA ZONA ROSSA, OSSIA IN CALABRIALOMBARDIAPIEMONTE E VALLE D’AOSTA, ALTO ADIGE, CAMPANIA, TOSCANA E ABRUZZO:
  • è vietato ogni spostamento, da una Regione all’altra, da un comune all’altro e anche all’interno del proprio comune di residenza, in qualsiasi orario, tranne che per motivi di lavoro, salute e necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  
  • Restano chiusi bar e ristoranti. E’ invece consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.
  • Resteranno chiusi i negozi, ad eccezione dei supermercati, dei punti vendita di beni alimentari e di prima necessità.
  • Restano aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e parafarmacie, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri.
  • Restano chiusi i centri estetici, musei e mostre, teatri, cinema, palestre, le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo.
  • E’ consentito lo svolgimento di attività motoria, individualmente, in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
  • Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, ad eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola media.
  • Sono sospese le attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo il proseguimento di tali attività a distanza.

NELLA ZONA ARANCIONE, IN CUI RIENTRANO PUGLIA, SICILIABASILICATA, LIGURIA, UMBRIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, SONO PREVISTE LE SEGUENTI MISURE:
  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ raccomandato di evitare spostamenti non necessari all’interno del proprio comune.
  • Restano chiusi bar e ristoranti. E’ invece consentito l’asporto, solo fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.
  • Restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Restano chiusi musei e mostre, teatri, cinema, piscine e palestre, sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese, ad eccezione dell’asporto, consentito fino alle ore 22:00 e della consegna a domicilio (senza limiti di orario).
  • Le attività scolastiche e didattiche si svolgono a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, per le scuole elementari e medie.
  • Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Fermo il proseguimento di tali attività a distanza.

NELLA ZONA ‘GIALLA’ (che comprende: LAZIO, MOLISE, SARDEGNA, VENETO, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SI APPLICANO SOLAMENTE LE DISPOSIZIONI NAZIONALI, SENZA ULTERIORI RESTRIZIONI:
  • Divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Per il resto della giornata, raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni  di necessità.
  • Restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Restano chiusi musei  e mostre, piscine, palestre, teatri, cinema, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e  medie.
  • Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e  per i laboratori. Fermo il proseguimento di tali attività a distanza.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei  mezzi di trasporto scolastico.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) restano aperte fino alle ore 18:00. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00, la consegna a domicilio senza limiti di orario.

Erminia Acri-Avvocato

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