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Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che, tra le numerose disposizioni, rilanciare il settore dell’edilizia, prevede (all’art. 119, qui l’intero testo del decreto ) un SUPER BONUS al 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico degli edifici che consentirà di realizzare lavori a COSTO ZERO per gli interessati.

COME FUNZIONA, IN PRATICA, IL SUPER BONUS?

Si può usufruire dell’agevolazione, alternativamente, nei seguenti modi:

  1. Recupero del costo dei lavori con una detrazione del 110% della spesa sostenuta, sotto forma di sconto fiscale in 5 rate annuali di pari importo;
  2. Cessione del credito corrispondente alla detrazione del 110%: alle imprese esecutrici dei lavori, alle banche o ad altri intermediari finanziari;
  3. Sconto in fattura. Con la cessione (senza alcun pagamento) della detrazione fiscale all’impresa esecutrice dei lavori, si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo delle opere effettuate. L’impresa acquisirà un credito del 110% e potrà a sua volta cederlo a banche, a soggetti terzi o intermediari finanziari.

Il beneficio può essere utilizzato per le spese sostenute tra le date del 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

CHI PUO’ USUFRUIRE DEL BONUS?

  • i Condomìni (per tutte le abitazioni, prime o seconde case);
  • le persone fisiche, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • gli Istituti delle case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ne sono esclusi i lavori per le seconde casa che siano “edifici unifamiliari”.

QUALI INTERVENTI SONO COMPRESI NEL SUPER ECOBONUS?

L’agevolazione al 110% è prevista per:

  • i lavori di coibentazione (isolamento) dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30.000,00 euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);

Altresì, solo se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi sopra citati, si può beneficiare del superbonus anche per:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici, con tetto massimo di spesa di 48mila euro per edificio;
  • l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica delle auto;
  • tutti gli interventi di miglioramento energetico previsti dall’Ecobonus 50% e 65% attualmente in vigore.

Pertanto, ad esempio, la sostituzione degli infissi potrà essere inclusa nel beneficio se effettuata insieme alla coibentazione delle pareti esterne.

Per ottenere il superbonus è necessario che i lavori portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche o che in alternativa il miglioramento sia il massimo tecnicamente raggiungibile (da dimostrare tramite l’APE – Attestato di prestazione energetica, rilasciato da un tecnico certificato). Gli interventi dovranno essere comunicati all’Enea.

SISMA BONUS AL 110%

Il decreto rilancio prevede l’agevolazione al 110% anche per i lavori di miglioramento sismico degli edifici, a condizione che questi si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (esclusa dunque la 4). L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali.

Tra le spese detraibili sono comprese anche quelle sostenute per il rilascio delle prescritte attestazioni e delle asseverazioni.

I dettagli per accedere al bonus saranno chiariti da apposito emanando decreto ministeriale. Il Decreto rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, è in fase di conversione in legge in Parlamento.

Erminia Acri-Avvocato

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