Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate ed altre categorie indicate nel d.P.R. 1092/1973, era previsto il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, con diritto ad alcuni benefici, in particolare: l’equo indennizzo, il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute; la pensione privilegiata (in caso di collocamento a riposo per inidoneità assoluta e permanente al servizio).
Si tratta di istituti tipici del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, eliminati dalla finanziaria Monti, con una disposizione che sembra essere passata inosservata.
L’art.6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici….», così recita:
<<1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.>>
Ciò significa che, salvi i procedimenti in corso e salvi i diritti dei lavoratori per i quali, al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto Monti, non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda, l’applicazione della causa di servizio e degli istituti ad essa collegati è prevista solo per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con esclusione, tra le tante categorie di lavoratori del settore pubblico, anche della polizia locale che viene a trovarsi in un’evidente situazione di disparità di trattamento con i poliziotti, carabinieri o finanzieri.
Neppure può sostenersi che comunque esiste l’Inail, perchè, a parte la differenza di tutela, non tutti i lavoratori pubblici sono soggetti assicurati INAIL. Nella scuola, ad esempio, sono protetti da assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro solo gli insegnanti che attendono ad esperienze tecnico – scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro o utilizzino macchine elettriche o informatiche.
Nonostante la scarsa pubblicità di una disposizione così iniqua, diverse organizzazioni hanno manifestato l’intento di mobilitarsi, presso le competenti sedi giudiziarie e le forze politiche, a tutela dei diritti degli operatori dei comparti interessati.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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