“Sono un invalido civile al 100%. Fino al mese scorso ricevevo l’indennità di accompagnamento, ora me l’hanno sospesa e all’INPS mi hanno detto che dovrò restituire tutto quello che mi è stato pagato dopo la visita straordinaria che ho fatto due anni addietro, dove non è stato riconosciuto l’accompagnamento. Devo restituire questi soldi, visto che ho solo una piccola pensione ed ha sbagliato l’INPS a pagare? Distinti saluti. G. N.”
L’attuale normativa prevede la revoca dei benefici assistenziali per gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche sottoposti a visita di verifica straordinaria a conclusione della quale sia stata accertata l’insussistenza dei requisiti sanitari. La revoca ha effetto dal mese successivo alla data della visita.
“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” (articolo 3-ter DL n. 85076 conv. in Legge n. 29/77).
Ciò comporta che le somme percepite successivamente alla data della visita devono essere restituite, come affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 14212/01, 6091/02, 14590/02, 12759/03. Tuttavia, considerata la particolarità della disciplina delle prestazioni assistenziali (qual è l’indennità di accompagnamento) rispetto a quella delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza è orientata nel senso di escludere (in armonia con l’art. 38 della Costituzione) la ripetizione tutte le volte in cui si riscontra una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l’erogazione indebita non è a questi addebitabile (Cassazione n. 570/2022). La ripetizione si ritiene non ammessa in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 2020).
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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