In tema di separazione personale dei coniugi, l’addebito si fonda sulla violazione dei doveri che il codice civile impone ai coniugi, e sull’efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale.
Spesso i giudici si trovano a dover affrontare il problema dell’addebitabilità della separazione per il tradimento di uno dei coniugi ed è emerso dalla costante giurisprudenza che il tradimento è causa di addebito solo nel caso in cui sia stata la causa della rottura fra i due coniugi e non in ogni caso. Quindi se si prova che il rapporto era già in crisi, il successivo tradimento non è reputato così rilevante da giustificare l’attribuzione dell’addebito al coniuge fedifrago.
Una delle conseguenze per il coniuge cui venga addebitata la separazione è la negazione del diritto all’assegno di mantenimento, che serve per far mantenere al beneficiario le precedenti condizioni di vita.
Con la sentenza n.1734/2009, la Corte di Cassazione si è occupata del caso di una donna alla quale era stata addebitata la separazione con negazione dell’assegno di mantenimento a carico del marito per avere, la stessa, tradito il marito con altre donne.
Invero, la sentenza di primo grado aveva dichiarato la separazione con addebito al marito per maltrattamenti, escludendo i comportamenti di adulterio attribuiti alla moglie, disponendo anche un assegno di mantenimento per la moglie, ma la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione ritenendo, in base al contenuto di due lettere inviate alla donna da altre due donne e prodotte nel giudizio, che era dimostrata la sussistenza delle relazioni extraconiugali “di tipo amoroso” tra costoro e la moglie, e che queste relazioni erano state la causa determinante della crisi coniugale e la causa anche delle reazioni violente del marito.
La Cassazione, giudicando su ricorso della moglie, ne ha rigettato ogni doglianza confermando la sentenza della Corte d’Appello e ritenendo, quindi, pure di fronte a comportamenti violenti – comunque inaccettabili – del marito, il tradimento bisex della moglie determinante ai fini dell’addebito della separazione alla stessa e della perdita dell’assegno di mantenimento.
Erminia Acri-Avvocato
Bibliografia:
– Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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