“Sono divorziata da 14 anni, con assegno di mantenimento a carico del mio ex marito. Vorrei sapere se mi spetta una parte del TFR del mio ex che, da poco, ha presentato domanda di pensione. Grazie. G. V.”
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898/1970, il coniuge divorziato, se non si è sposato nuovamente e già percepisce dall’ex lavoratore un assegno divorzile con cadenza periodica, ha diritto a quota dell’indennita’ di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in misura pari al 40% dell’indennita’ totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro del coniuge divorziato è coinciso con il matrimonio.
L’accertamento del diritto alla quota di TFR viene dichiarato con la sentenza di divorzio, ove il TFR sia già maturato, altrimenti, ove sia maturato in epoca successiva, il coniuge interessato dovrà presentare apposito ricorso al Tribunale competente, avente ad oggetto l’attribuzione di quota di indennita’ di fine rapporto ex art. 12-bis legge n. 898/1970.
Analogo diritto non spetta al coniuge separato.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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