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Ad oggi non esiste, purtroppo, una normativa a livello nazionale con regole uniformi per tutto il territorio italiano. Questo però non significa che ci sia un vuoto normativo perché comunque ogni regione ed ogni comune può legiferare in materia e decidere se, come e quando è possibile, o se è vietato, legare un cane a catena.

Qualcosa comunque sta cambiando da quando l’8 febbraio 2022 la salute e il benessere degli animali, e quindi la loro tutela, sono entrati a pieno diritto nella Costituzione italiana comparendo negli Artt. 9 (la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni) e 41 (relativamente all’iniziativa economica privata che non può esercitarsi quando ciò comporta un danno per l’ambiente e per la salute).

Questa modifica della Costituzione italiana ha sancito che l’animale, in quanto essere vivente, non può essere sottoposto a sofferenza; partendo da questo principio si evince, quindi, che mettere un cane a catena, significa sottoporlo a sofferenza.

Nell’attesa, quindi, di una norma a livello nazionale, vediamo cosa dice la Giurisprudenza in merito alla tutela della salute psico-fisica del cane.

La giurisprudenza stabilisce che è consentito legare il cane a catena, ma solo temporaneamente e se sono rispettate le regole a tutela della salute dell’animale. (Sentenza della Corte di Cassazione n. 10164 del 06.03.2018).

  • Chi possiede un cane deve, però, portarlo almeno due volte giorno a passeggio; durante la passeggiata il cane potrà fare i propri bisogni (da raccogliere e da cestinare) ma, cosa più importante, la passeggiata consentirà al cane di avere contatti sia con un ambiente diverso da quello in cui vive, sia con altre persone e altri animali, onde prevenire comportamenti aggressivi per mancata socializzazione.
  • Il cane a catena deve poter raggiungere la cuccia, la ciotola dell’acqua e del cibo
  • Il cane dovrà essere lasciato libero almeno una volta al giorno. La durata varia da Comune a Comune, comunque si parla di un minimo di 4 ore ad un massimo di 8/10 ore al giorno
  • Deve essere garantito un riparo al coperto e sollevato da terra con una cuccia chiusa su tre lati
  • La lunghezza minima della catena viene stabilita dai Comuni, comunque non deve essere inferiore a 5 metri (il cane deve poter camminare e sedersi o stendersi) e si deve allestire un giunto girevole che permetta all’animale di avere una buona superficie di movimento.

A riprova di quanto detto, la Sentenza n. 8036 del 20.02.2018 della Corte di Cassazione ha ritenuto un uomo colpevole del reato di maltrattamento di un animale poiché, per numerosi giorni, aveva messo a catena il cane e lo aveva lasciato all’aperto in condizioni igienico sanitarie pessime senza fornirgli riparo, né cibo, né acqua.

In particolare, nella regione Calabria, in base alla legge regionale n. 45 del 2023, é vietato sull’intero territorio regionale tenere i cani alla catena ( anche per poche ore) o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, tra cui collari a strozzo.

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