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“Se i coniugi separati sono comproprietari di un appartamento (che era in comunione legale) in cui abita uno dei due, a chi spettano le spese condominiali? L’amministratore dell’edificio a chi può fare azione legale per ottenere il pagamento? Grazie. G.P.”

La comunione legale tra coniugi, disciplinata dagli artt. 177 e seguenti del codice civile, è qualificabile come una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione. La separazione personale dei coniugi rientra tra le cause di scioglimento della comunione legale (art. 191 codice civile), con la conseguenza che, allo scioglimento, i beni cadono in comunione “ordinaria” e ciascun coniuge separato può ottenerne la divisione, ricorrendo, in mancanza di accordo dell’altro, alla divisione giudiziale ai sensi dell’art. 1111 codice civile.

Pertanto, se non viene richiesta la divisione, un immobile di cui i coniugi sono comproprietari resta in comproprietà anche dopo la separazione -o il divorzio- e la qualità di “condomino” rimane ad entrambi.

Riguardo alle spese di gestione condominiale, salvo diversa disposizione in sede di separazione, quelle ordinarie spettano al coniuge assegnatario della casa coniugale, mentre quelle straordinarie spettano ad entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di proprietà.

In caso di morosità, l’amministratore condominiale potrebbe agire nei confronti di entrambi o di uno dei due, che continuano ad essere responsabili solidalmente per tutte le spese di gestione, sia ordinarie che straordinarie, non essendo mutata la loro posizione verso il Condominio.

Nei rapporti tra i coniugi separati, chi abbia provveduto a pagare interamente le spese condominiali può pretendere dall’altro il rimborso, pro quota, relativamente alle spese straordinarie, dovendo essere sostenute, quelle ordinarie, solamente da chi gode concretamente dell’immobile.

Erminia Acri-Avvocato

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